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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bagno Martinelli di Batori Maria Paola e Batori Maria Grazia S.n.c. il 22/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di differimento al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti relativi ad attività turistico-ricreative e sportive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la disciplina e i provvedimenti comunali concernenti la durata delle concessioni demaniali marittime. Ha chiesto, in via principale, l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, sostenendo l'inapplicabilità dei principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con i motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, recanti il differimento della scadenza al 31 dicembre 2024. Nel corso del giudizio, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea, alle richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale, nonché alla legittimità dei provvedimenti comunali impugnati. Il giudice ha ritenuto che l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisse qualsiasi pronuncia di merito o iniziativa officiosa, poiché nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare il venir meno dell'interesse, imponendo al giudice di prenderne atto. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della non opposizione del Comune alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina decisoria applicabile al giudizio.

  • art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato tra le disposizioni la cui applicabilità era contestata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità.

  • direttiva 2006/123/CE

    Richiamata tra le fonti europee la cui applicabilità era contestata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Richiamati dalla ricorrente quale parametro per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale; la questione non è stata esaminata.

  • art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di tutela della proprietà; la questione non è stata esaminata.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande di accertamento e condanna formulate dalla ricorrente; tali domande non sono state esaminate per l'improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare espressamente il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame delle questioni di legittimità dell'atto impugnato e delle eventuali domande connesse, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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