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Sentenza

Sentenza n. 7782/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento 1) della Comunicazione di improcedibilità ai sensi dell''art. 2 della L. 241/1990 del IX municipio di Roma Capitale, prot. n. 159162, del 12 dicembre 2023; 2) della Direttiva della Giunta Municipale del IX Municipio di Roma n. 31, del 5 dicembre 2023.

Giustizia amministrativa202316701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di improcedibilità dell’istanza di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico e direttiva della Giunta del IX Municipio che ha escluso l’area richiesta dai luoghi idonei allo svolgimento di spettacoli viaggianti e manifestazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto una concessione temporanea per occupare un’area di 829 mq sita nel parcheggio di via Severino Delogu, allo scopo di svolgere attività di spettacolo viaggiante tra l’11 dicembre 2023 e il 19 febbraio 2024. L’amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza, dopo avere adottato una direttiva della Giunta del IX Municipio che vietava l’occupazione dell’area per spettacoli viaggianti, parchi divertimenti, attività mercatali e manifestazioni socio-culturali. Il primo motivo deduceva l’incompetenza della Giunta, sostenendo che l’individuazione delle aree idonee spettasse in via esclusiva all’Assemblea Capitolina e che il regolamento sul decentramento non attribuisse ai municipi poteri di programmazione e pianificazione. Il secondo motivo contestava il merito della direttiva, ritenendo non dimostrata l’insufficienza dei parcheggi disponibili per i visitatori di uno spazio espositivo di proprietà di Roma Capitale e gestito dal IX Municipio; denunciava inoltre contraddittorietà nel promuovere la cultura vietando manifestazioni socio-culturali e sosteneva la complementarità tra spettacoli viaggianti e attività espositive. Il terzo motivo censurava il ritardo nella conclusione del procedimento, affermando che, se la decisione fosse stata adottata entro trenta giorni dalla domanda, l’istanza sarebbe stata accolta prima dell’adozione della direttiva. Contestava anche il ricorso al provvedimento in forma semplificata di manifesta improcedibilità. In via subordinata chiedeva il risarcimento dei danni. Il ricorrente valorizzava infine il fatto che negli anni precedenti analoghe richieste fossero state accolte, invocando un legittimo affidamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’incompetenza della Giunta, qualificando la direttiva non come atto generale e programmatico o di pianificazione territoriale, ma come atto gestionale relativo a una specifica area, ritenuta incompatibile con l’occupazione per ragioni di ordine pubblico e per la necessità di riservare il parcheggio ai visitatori del nuovo spazio espositivo municipale. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell’amministrazione e ha escluso l’arbitrarietà della scelta. Le contestazioni del ricorrente sull’effettiva necessità di ulteriori parcheggi e sul valore culturale degli spettacoli viaggianti sono state considerate valutazioni sostitutive, inammissibilmente incidenti nella sfera della discrezionalità amministrativa, che non risultava esercitata in modo arbitrario. Quanto al ritardo, il giudice ha affermato che il termine residuale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 è ordinatorio e acceleratorio; il suo superamento determina un’irregolarità non viziante e non comporta l’illegittimità del provvedimento finale, in assenza di una specifica previsione di perentorietà o decadenza. Sussistevano inoltre le condizioni per adottare il provvedimento in forma semplificata di manifesta improcedibilità, poiché, una volta intervenuta la direttiva di divieto, la decisione sull’istanza aveva natura vincolata. È stato escluso il legittimo affidamento derivante dalle precedenti autorizzazioni, poiché, in assenza del provvedimento definitivo relativo alla nuova istanza, il richiedente vantava soltanto una mera aspettativa. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza della legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la limitata attività difensiva dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    «il termine per la conclusione del procedimento previsto in via residuale dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 (trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio»

    Il termine residuale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è ordinatorio e acceleratorio; salvo espressa previsione di perentorietà, decadenza o altra sanzione, il suo superamento non rende illegittimo il provvedimento finale. La norma consente inoltre l’adozione di un provvedimento in forma semplificata quando la manifesta improcedibilità deriva da un divieto sopravvenuto che rende vincolata la decisione.

  • art. 4 del Regolamento del Consiglio comunale n. 197 del 1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la competenza esclusiva dell’Assemblea Capitolina nell’individuazione delle aree per gli spettacoli viaggianti, ma il TAR ha ritenuto non applicabile tale ricostruzione a una direttiva gestionale riferita a una specifica area.

  • Regolamento sul decentramento di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e successive modifiche

    Il ricorrente lo ha richiamato per negare poteri municipali di programmazione e pianificazione; il TAR ha escluso che la direttiva impugnata avesse natura pianificatoria, qualificandola come atto gestionale.

Massime di principio

  • L’atto con cui un organo municipale esclude una specifica area dall’utilizzabilità per spettacoli viaggianti, motivandolo con esigenze concrete di ordine pubblico, viabilità o disponibilità di parcheggi, ha natura gestionale e non necessariamente generale o pianificatoria; la relativa adozione non richiede, per ciò solo, l’intervento dell’organo consiliare competente alla programmazione generale del territorio.
  • L’occupazione di suolo pubblico per finalità private implica un’ampia discrezionalità amministrativa nella scelta delle aree, della durata, delle dimensioni, delle modalità e delle limitazioni dell’occupazione, da esercitarsi mediante ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla scelta amministrativa relativa all’occupazione di suolo pubblico non consente al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione; le contestazioni del privato sono rilevanti solo se dimostrano arbitrarietà, illogicità o altro concreto vizio della discrezionalità.
  • Il termine residuale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, in assenza di una specifica previsione di perentorietà o di decadenza, ha natura ordinatoria e acceleratoria: il suo superamento costituisce un’irregolarità non viziante e non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo.
  • Prima dell’adozione del provvedimento definitivo relativo a una richiesta di concessione o autorizzazione, le precedenti concessioni ottenute per analoghe occupazioni non consolidano, di regola, un legittimo affidamento sulla futura adozione di un provvedimento favorevole, ma fondano una mera aspettativa.
  • Quando una sopravvenuta direttiva amministrativa vieta l’occupazione dell’area richiesta, rendendo inevitabile il rigetto o l’improcedibilità dell’istanza, l’amministrazione può definire il procedimento con un provvedimento in forma semplificata di manifesta improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegioni e rapporti tra livelli di governoTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoIncompetenza

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