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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-712/25

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2026. — Procedimento penale a carico di XM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad - Sofia. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 7, lettera a) – Motivi di non esecuzione facoltativa – Reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Rischio di impunità. — Causa C-712/25 PPU

Giurisprudenza europea62025CJ0712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede PPU, interpreta in senso restrittivo il motivo facoltativo di rifiuto previsto per i reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione. L'autorità giudiziaria nazionale deve conservare un margine di discrezionalità e non può rigettare automaticamente il mandato d'arresto europeo sulla sola base della competenza territoriale interna. La decisione ribadisce il primato del principio di riconoscimento reciproco e l'esigenza di evitare il rischio di impunità.

Mandato d'arresto europeo: il mero fatto che il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione non basta, da solo, a giustificare il rifiuto facoltativo di consegna ex articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI.

La questione giuridica

Se l'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI osti a una giurisprudenza nazionale che considera sufficiente, per rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, la sola circostanza che il reato sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione, in ragione della competenza territoriale penale di tale Stato.

Principio di diritto

L'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI va interpretato nel senso che il motivo facoltativo di non esecuzione relativo ai reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro di esecuzione non può essere trasformato in un obbligo automatico di rifiuto: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve poter valutare, caso per caso, tutte le circostanze rilevanti per stabilire se essa sia nella posizione più adeguata a perseguire il reato e a garantire la buona amministrazione della giustizia, tenendo conto anche dell'obiettivo di evitare il rischio di impunità. Ne consegue che una giurisprudenza nazionale che reputi sufficiente la sola localizzazione, totale o parziale, del fatto nel territorio dello Stato di esecuzione è contraria al diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002
  • Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 3, paragrafo 2, TUE

Mandato d'arresto europeo e reati commessi in parte nello Stato di esecuzione

La pronuncia, resa in sede di procedimento pregiudiziale d'urgenza, riguarda l'interpretazione dell'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo. Il giudice del rinvio bulgaro chiedeva se fosse compatibile con il diritto dell'Unione una giurisprudenza nazionale che considerava sufficiente, per rifiutare la consegna, il solo fatto che il reato fosse stato commesso in tutto o in parte nel territorio bulgaro.

Fatti e procedimento principale

Le autorità giudiziarie francesi avevano emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di XM, cittadino bulgaro, ai fini dell'esercizio di un'azione penale per una serie di reati legati, secondo l'atto di rinvio, a un sistema di combine di partite di tennis. Il Sofiyski gradski sad aveva autorizzato l'esecuzione del mandato e disposto la custodia cautelare in vista della consegna. XM aveva impugnato la decisione dinanzi all'Apelativen sad – Sofia, sostenendo che l'esecuzione dovesse essere rifiutata perché i fatti sarebbero stati commessi anche in Bulgaria e il diritto bulgaro avrebbe consentito di perseguirli in tale Stato.

Il giudice del rinvio rilevava l'esistenza, nel diritto e nella giurisprudenza bulgara, di due orientamenti contrapposti:

  • secondo uno, la mera localizzazione parziale del fatto in Bulgaria non basta, essendo necessaria una valutazione complessiva delle circostanze;
  • secondo l'altro, tale localizzazione costituirebbe motivo sufficiente e autonomo di rifiuto.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • il considerando 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, che identifica il riconoscimento reciproco come fondamento della cooperazione giudiziaria penale;
  • l'articolo 1, paragrafo 1 e 2, che definisce il mandato d'arresto europeo e impone l'esecuzione in base al principio del riconoscimento reciproco;
  • l'articolo 3, che disciplina i motivi di non esecuzione obbligatoria;
  • l'articolo 4, in particolare il punto 7, lettera a), che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa per i reati considerati, dalla legge dello Stato di esecuzione, commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato.

Sono inoltre menzionati il diritto bulgaro di recepimento e, per il procedimento accelerato, l'articolo 23 bis dello Statuto della Corte e l'articolo 107 del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il mandato d'arresto europeo si fonda sul principio di riconoscimento reciproco, che costituisce la regola, mentre il rifiuto di esecuzione rappresenta un'eccezione da interpretare restrittivamente. In questo quadro, i motivi di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4 lasciano agli Stati membri un margine discrezionale nella trasposizione, ma, una volta recepiti, non possono essere trasformati in motivi automatici e obbligatori di rifiuto.

L'articolo 4, punto 7, lettera a), consente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di valutare se sia opportuno rifiutare la consegna quando il fatto è collegato territorialmente allo Stato di esecuzione. Tale valutazione deve essere concreta e individualizzata, alla luce di circostanze quali:

  • la natura e le caratteristiche del reato;
  • la sua eventuale dimensione internazionale;
  • il fatto che sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale internazionale;
  • il luogo in cui si è prodotto il danno;
  • il luogo in cui si trovano le vittime;
  • la disponibilità e vicinanza degli elementi di prova e dei testimoni;
  • lo stato di avanzamento del procedimento nello Stato emittente e, se del caso, in quello di esecuzione.

La Corte sottolinea che l'obiettivo della disposizione è consentire il perseguimento da parte dell'autorità giudiziaria che si trovi nella posizione più adeguata per garantire la buona amministrazione della giustizia penale. A maggior ragione, in presenza di un'organizzazione criminale complessa e transnazionale, il mero richiamo alla competenza territoriale del diritto nazionale non può prevalere automaticamente. L'esigenza di evitare il rischio di impunità rafforza questa lettura: un rifiuto automatico, fondato solo sulla localizzazione parziale del reato nello Stato di esecuzione, comprometterebbe gli obiettivi del mandato d'arresto europeo.

La Corte aggiunge che il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno e, se necessario, di modificare la propria giurisprudenza consolidata quando essa sia incompatibile con la decisione quadro.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 4, punto 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI osta a una giurisprudenza di uno Stato membro secondo la quale il solo fatto che il reato oggetto del mandato d'arresto europeo sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione è, di per sé, sufficiente per rifiutarne l'esecuzione.

Principio affermato

Il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall'articolo 4, punto 7, lettera a), opera solo come potere discrezionale dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che deve valutare in concreto se il rifiuto sia giustificato alla luce di tutte le circostanze del caso e dell'esigenza di evitare l'impunità; non è compatibile con il diritto dell'Unione una regola nazionale che imponga il rifiuto automatico per la sola territorialità, anche parziale, del reato.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocomotivi facoltativi di non esecuzionerischio di impunità

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