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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03671/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente universitario, non medico, inquadrato nella categoria D e impiegato presso l'azienda ospedaliera in virtù di un rapporto convenzionale, a percepire l'indennità di equiparazione o "piccola De Maria" prevista dalla normativa richiamata. Dopo che l'Università aveva cessato di corrispondere l'indennità dal settembre 2012 in esecuzione di un lodo arbitrale e di un'intesa successiva, il dipendente aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'Università al pagamento. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, riconoscendo il diritto dell'Università di essere manlevata dal Policlinico per quanto corrisposto al dipendente. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita introduzione tardiva in appello della domanda di garanzia/manleva, sostenendo che in primo grado era stata prospettata solo una comunanza di causa o una coobbligazione solidale; 2) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, omesso esame di fatti decisivi e falsa interpretazione del lodo arbitrale e degli atti successivi, deducendo che il lodo Volpe non avrebbe posto a carico del Policlinico l'obbligo di provvista o manleva per i trattamenti successivi al settembre 2012; 3) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello esteso la condanna alla terza chiamata malgrado la domanda principale del dipendente fosse solo quella di confermare il decreto e rigettare l'opposizione dell'Università; 4) omesso esame di un fatto decisivo in punto spese, perché il Policlinico avrebbe versato all'Università proprio la somma indicata nel lodo e non una somma inferiore. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando in particolare che la domanda di manleva era già desumibile dall'atto di chiamata in causa mediante l'espressione "lasciare indenne", che le censure sul lodo e sugli atti risultavano carenti di specificità e non scalfivano il decisum, fondato anzitutto sulla disciplina legislativa che poneva l'obbligo di provvista in capo all'ente ospedaliero, e che gli ulteriori rilievi non coglievano il decisum o vertevano su fatti non decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda ospedaliera e l'ha condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto superfluo disporre la rinnovazione della notifica alla parte intimata, benché risultasse una notifica non correttamente effettuata, applicando il principio della ragione più liquida, poiché il ricorso era comunque da respingere in rito.

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 200/1974

    Richiamato come base normativa, insieme ad altre disposizioni, per affermare che l'obbligo di provvista per le indennità spettanti al personale universitario gravava sull'ente ospedaliero.

  • art. 21 d.P.R. n. 761/1979

    Indicata tra le norme fondative della pretesa del dipendente all'indennità di equiparazione.

  • art. 31 d.P.R. n. 761/1979

    Invocata dalla ricorrente a sostegno della censura sull'assetto degli obblighi economici; la Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile e comunque non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo e nel terzo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la novità in appello della domanda di manleva; la Corte ha escluso che la domanda fosse nuova.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione/localizzazione dell'atto processuale richiamato.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse il decisum e che la domanda subordinata dell'Università fosse ammissibilmente accolta.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso la decisività del fatto allegato dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di garanzia o manleva può essere desunta anche da formule non tecniche, purché dall'atto emerga in modo univoco la volontà di essere tenuti indenni dalle conseguenze patrimoniali della domanda principale.
  • In sede di legittimità, il motivo che deduce vizi processuali o sostanziali deve rispettare in modo rigoroso gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Una censura di violazione di legge o di falsa interpretazione di un atto non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito o degli atti, se non viene denunciata correttamente la violazione dei criteri ermeneutici applicabili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto storico è configurabile solo se il fatto allegato sia realmente decisivo, cioè idoneo a sovvertire l'esito della controversia; non lo è se riguarda una circostanza che non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione impugnata fonda la soluzione su una base normativa autonoma e principale, le critiche rivolte a una motivazione aggiuntiva o rafforzativa non sono idonee a scalfire la ratio decidendi.
  • Se il ricorso è comunque destinato all'inammissibilità o al rigetto per ragioni assorbenti, la Corte può non disporre la rinnovazione della notificazione irregolare facendo applicazione del principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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