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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29067/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui veniva richiesto un maggior tributo per gli anni d'imposta 2007 e 2008. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, valorizzando un atto di rinuncia agli atti e all'impugnazione e ritenendo applicabile la disciplina del condono richiamata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i primi due, strettamente connessi, deducevano: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato la cessazione della materia del contendere nonostante il ruolo posto in esecuzione fosse solo provvisorio; (2) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, perché la disciplina invocata riguardava solo i carichi affidati all'agente della riscossione e non l'intero debito tributario. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: la rinuncia agli atti e all'impugnazione estingueva il giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, ma non poteva estendere i propri effetti all'intero debito fiscale quando il condono atteneva solo ai carichi iscritti a ruolo provvisorio, cioè a una sola frazione del credito; la parte residua rimaneva esigibile e non più contestata. Non emerge dal testo il contenuto del terzo motivo.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti. Ha inoltre precisato che la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata sull'intero debito fiscale, perché la disciplina del condono riguardava soltanto il ruolo provvisorio; per il residuo credito non oggetto di condono restava ferma l'esigibilità. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della rinuncia in appello.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia non può andare oltre il petitum e non può estendere gli effetti della rinuncia o del condono oltre il perimetro del credito effettivamente coinvolto; è censurabile una decisione che dichiari la cessazione della materia del contendere sull'intero debito quando ciò non risulti giustificato.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La disciplina condonistica richiamata si applica esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione e non consente di definire anche la parte del credito tributario rimasta fuori da tale perimetro.

  • art. 44 d.lgs. n. 546/1992

    La rinuncia agli atti del giudizio produce estinzione del processo tributario nei limiti del giudizio di impugnazione cui si riferisce.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La cessazione della materia del contendere non può essere affermata in modo da travolgere pretese fiscali non oggetto di definizione o rinuncia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rinuncia agli atti e all'impugnazione determina l'estinzione del giudizio, ma non equivale automaticamente alla definizione dell'intero rapporto tributario se la causa estintiva non copre integralmente il credito contestato.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nei limiti in cui l'evento sopravvenuto abbia effettivamente eliminato l'interesse delle parti alla decisione; se la definizione agevolata riguarda solo una frazione del credito, il giudice non può estendere l'effetto estintivo alla parte residua.
  • Le norme sul condono dei carichi iscritti a ruolo vanno interpretate restrittivamente, in quanto riferite ai soli carichi affidati all'agente della riscossione; non sono idonee a incidere su componenti del credito rimaste fuori dal ruolo provvisorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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