Cassazione Civile, Ordinanza n. 00540/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria della madre delle parti, con domanda volta alla ricostruzione del compendio ereditario e alla collazione di somme e utilità ritenute riferibili all'asse. In primo grado una sorella aveva chiesto che fosse accertato il compendio ereditario e che l'altra fosse condannata a corrisponderle la propria quota; la convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il rimborso di spese di manutenzione dell'immobile comune, di spese mediche e funerarie, e per la restituzione di un prestito. Il tribunale aveva accolto in parte entrambe le pretese. In appello la corte territoriale aveva ridotto l'importo dovuto dalla convenuta, detraendo una somma di euro 10.000 versata "a tacitazione di ogni pretesa", ma aveva erroneamente dichiarato contumace la parte appellata, che in realtà era regolarmente costituita e aveva anche proposto appello incidentale. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: 1) nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia, violazione del contraddittorio e omessa pronuncia sulle difese e sull'appello incidentale; 2) erronea regolazione delle spese del grado; 3) ulteriore nullità per omesso esame dell'appello incidentale e omessa motivazione. La ricorrente incidentale ha a sua volta denunciato, tra l'altro, che la domanda introduttiva dovesse essere qualificata come petitio hereditatis e quindi inammissibile, nonché l'erroneità del riconoscimento di alcune poste di spesa e della disciplina delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo del ricorso principale, rilevando che l'erronea dichiarazione di contumacia aveva concretamente pregiudicato il diritto di difesa perché la Corte d'appello non aveva esaminato le difese e i motivi di appello incidentale della parte regolarmente costituita. Ha invece ritenuto inammissibili o assorbiti i restanti motivi, respingendo il ricorso incidentale nei punti non assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda ed esaminare l'appello incidentale, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, ha rigettato i restanti motivi del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia ed esamini l'appello incidentale, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di specificità è stata respinta perché, pur non sempre coerente con i requisiti richiesti, il ricorso non presentava i denunciati vizi in modo tale da impedirne l'esame.
art. 132, comma 2, nn. 2 e 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro della nullità della sentenza denunciata per erronea declaratoria di contumacia e omessa/insufficiente motivazione.
art. 171, comma 3 c.p.c.
È richiamato in relazione alla censura sulla regolare costituzione della parte poi erroneamente dichiarata contumace.
art. 291, comma 2 c.p.c.
È richiamato tra le norme violate nella censura contro la dichiarazione di contumacia.
art. 111 Cost.
È evocato quale parametro del giusto processo e del diritto di difesa leso dalla pretermissione della parte regolarmente costituita.
art. 112 c.p.c.
È richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sull'appello incidentale.
art. 91 c.p.c.
È richiamato con riguardo alla doglianza sulla regolazione delle spese di appello, poi assorbita.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È usato quale norma di ricorso per cassazione per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato per la doglianza sulla violazione di legge in tema di spese.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato nel ricorso incidentale per censurare il presunto omesso esame di fatti decisivi o la motivazione della sentenza.
art. 533 c.c.
La Corte distingue l'azione di petizione ereditaria dall'azione di accertamento della qualità di erede, ritenendo che nella specie non fosse stata proposta una petitio hereditatis.
art. 770 c.c.
È evocato dalla ricorrente incidentale per sostenere la natura di donazione remuneratoria di alcune somme, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
art. 2041 c.c.
È menzionato come domanda subordinata di indennizzo proposta in primo grado per le spese di manutenzione dell'immobile.
art. 1108 c.c.
È richiamato dalla ricorrente principale per sostenere che le opere dedotte fossero ordinarie e non straordinarie, ma la doglianza non viene accolta in questa sede.
artt. 1854 e 1298 c.c.
Sono richiamati dalla ricorrente incidentale per sostenere che il conto cointestato non avesse finalità di liberalità ma di gestione comune del nucleo convivente.
art. 723 c.c.
È richiamato in via di analogia per ribadire l'autonomia dell'azione di rendiconto rispetto alla divisione ereditaria.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- L'erronea dichiarazione di contumacia integra motivo di cassazione solo se abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa della parte, determinando la mancata considerazione delle sue difese o delle sue impugnazioni.
- Se la parte erroneamente dichiarata contumace era in realtà regolarmente costituita e ha svolto difese o appello incidentale, la violazione del contraddittorio comporta la cassazione della sentenza per omessa pronuncia sulle questioni ritualmente devolute.
- L'azione di petizione ereditaria, avente natura recuperatoria, va distinta dall'azione di accertamento della qualità di erede con eventuali domande accessorie di condanna; la qualificazione della domanda dipende dal petitum e dalla causa petendi effettivamente dedotti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile; non basta contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se formalmente articolate come violazioni di legge o vizi motivazionali.
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