Sentenza n. 3041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio della Prefettura sull’istanza di assegnazione di misure di accoglienza e aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena su un’istanza diretta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, valorizzando la comunicazione della Prefettura relativa all’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti nella medesima situazione, da esaminare secondo disponibilità, e aveva fatto conseguire a tale declaratoria la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dopo la sentenza di primo grado l’amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto, sicché l’appellante non coltivava più la pretesa sostanziale, ma chiedeva la riforma del capo relativo alla revoca del patrocinio e la condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado. Deduceva l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la comunicazione prefettizia avesse natura meramente soprassessoria e non integrasse l’adempimento dell’obbligo di provvedere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al patrocinio a spese dello Stato, confermando l’ammissione del ricorrente per il primo grado e ammettendolo definitivamente anche per il grado di appello. Ha ritenuto fondata la pretesa azionata in primo grado, osservando che la sentenza gravata non aveva qualificato il ricorso come manifestamente infondato, ma lo aveva dichiarato inammissibile sulla base di un ragionamento errato. In particolare, ha ribadito che l’obbligo dell’amministrazione di agire in via provvedimentale non è adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato. Tale conclusione è stata ritenuta ulteriormente imposta dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, causa C-97/24. Poiché l’inerzia amministrativa si era interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello, l’amministrazione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500, oltre accessori, con pagamento al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 133 t.u. n. 115/2002
Il pagamento delle spese del doppio grado ... sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa
In caso di ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico dell’amministrazione soccombente sono pagate al pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
Massime di principio
- L’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere su un’istanza non è adempiuto mediante una comunicazione meramente soprassessoria, che si limiti a inserire l’interessato in un elenco o a rinviare la decisione alla disponibilità futura senza accogliere né respingere la pretesa.
- La fondatezza dell’azione contro il silenzio può essere riconosciuta quando l’amministrazione, pur interrompendo successivamente l’inerzia con l’adozione del provvedimento richiesto, abbia inizialmente omesso di adottare una decisione effettiva e conclusiva sull’istanza.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non impedisce alla parte di coltivare in appello le questioni relative alla correttezza della sentenza di primo grado, alla revoca del patrocinio a spese dello Stato e alla regolazione delle spese di lite.
- La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere automaticamente desunta dalla sola declaratoria di inammissibilità del ricorso, soprattutto quando la pretesa sostanziale azionata risulti fondata e la sentenza di primo grado non abbia qualificato il ricorso come manifestamente infondato.
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