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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16202/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subaffidamento per lavori pubblici stipulato tra un'ATI esecutrice e il consorzio committente. La società attrice in origine ha chiesto il pagamento di fatture rimaste insolute e la verifica della disciplina degli interessi moratori prevista dal d.lgs. 231/2002. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto il credito ma ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità della clausola contrattuale n. 11.13, che derogava al tasso legale di mora. In appello l'ATI ha insistito per l'accertamento della nullità della clausola per grave iniquità, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare l'iniquità non solo al momento della formazione della clausola, ma anche alla sua applicazione dopo l'inadempimento, considerando la posizione debitoria della subaffidataria, i tempi di approvazione e pagamento dei SAL, e il differenziale tra tasso pattuito e tasso legale. La Corte d'appello ha però confermato la validità della clausola, ritenendo decisiva la sua pattuizione all'esito di libera e approfondita trattativa. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel prendere a riferimento il momento della formazione della clausola e nel non verificare tutte le condizioni oggettive dell'asserita grave iniquità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la validità della clausola derogatoria non solo sulla data di pattuizione, ma soprattutto sull'accertamento che la clausola fosse stata oggetto di libera e consapevole trattativa tra le parti. Tale accertamento non è stato specificamente censurato dal ricorso, che si è concentrato invece sulla diversa questione del momento temporale da considerare per valutare la grave iniquità. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, la valutazione della grave iniquità si compie di regola al momento della pattuizione della clausola, tenendo conto dell'effettiva negoziazione, e che le parti possono rinunciare a diritti disponibili purché vi sia consenso liberamente prestato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 231/2002

    grave iniquità; nullità della clausola derogatoria del regime legale degli interessi di mora

    La grave iniquità della clausola derogatoria degli interessi moratori va valutata, di regola, al momento della sua pattuizione, considerando l'effettiva negoziazione tra le parti; la mera deroga al tasso legale non determina di per sé nullità se la clausola è frutto di trattativa consapevole.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Se, dopo la proposta di definizione anticipata, la parte chiede la decisione e la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove spettante, quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un profilo diverso o solo marginale della motivazione.
  • La nullità della clausola derogatoria degli interessi moratori per grave iniquità va valutata, di regola, con riferimento al momento della pattuizione e alla concreta dinamica negoziale, non al solo momento successivo dell'applicazione in caso di inadempimento.
  • L'accertamento che la clausola sia stata oggetto di libera e consapevole trattativa costituisce elemento decisivo per escludere la grave iniquità, se non viene specificamente censurato.
  • I diritti agli interessi moratori, in quanto disponibili, possono essere oggetto di rinuncia o di pattuizione meno favorevole, purché il consenso sia liberamente prestato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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