Cassazione Civile, Ordinanza n. 19957/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione di responsabilità proposta contro lo Stato per asserita indebita compensazione delle spese processuali disposta dalla Corte di cassazione in un precedente giudizio definito con sentenza n. 23092 del 2010. La domanda era stata respinta in primo grado; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non ravvisabile la violazione di legge dedotta, perché la compensazione era stata motivata con la 'peculiarità procedurale del caso' e, quindi, non appariva arbitraria né illogica. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con due motivi, la violazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando in sostanza: (1) che la corte territoriale avesse errato nel ritenere legittima la compensazione delle spese, nonostante l'esistenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione di merito e la supposta contraddittorietà tra tale dato e il richiamo alla peculiarità procedurale; (2) che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, avendo il giudice di merito trascurato di confrontarsi adeguatamente con gli argomenti posti a base della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la censura di parte ricorrente non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva distinto correttamente tra il merito della questione giuridica e la ragione processuale della definizione del precedente giudizio con una decisione in rito; proprio tale definizione processuale giustificava il richiamo alla peculiarità del caso e, quindi, la compensazione delle spese. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello aveva esposto più argomenti idonei a sorreggere il rigetto, compreso il rilievo che il giudice di legittimità aveva esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale sulle spese senza sconfinare nell'arbitrio. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, lett. a), L. 13 aprile 1988, n. 117
richiamato quale norma invocata dalla ricorrente per fondare la responsabilità dei magistrati; la Corte non ne ravvisa la violazione sulla base dei fatti dedotti.
art. 91 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 92 c.p.c. come parametro della regolazione delle spese; la Corte conferma la legittimità della decisione sulle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis la compensazione poteva essere disposta per giusti motivi, da esplicitare; nel caso concreto la motivazione sulla peculiarità procedurale è stata ritenuta sufficiente e non arbitraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per motivazione apparente, ma la Corte rileva che la doglianza è mal sussunta e comunque infondata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza d'appello ne fosse affetta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di sufficienza della motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata adeguata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 28 dicembre 2005, n. 263
richiamata indirettamente per il regime temporale dell'art. 92 c.p.c., applicabile al procedimento iniziato prima del 1 marzo 2006.
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
richiamata per il principio secondo cui la disciplina delle spese risponde a criteri di uguaglianza e ragionevolezza e consente di adeguarle alle peculiarità della causa.
Massime di principio
- In tema di compensazione delle spese processuali, il controllo di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione tra una giurisprudenza di merito consolidata e un riferimento alla peculiarità del caso: occorre confrontarsi con la ratio concreta posta a base della statuizione sulle spese.
- La legittimità della compensazione non è esclusa, di per sé, dal fatto che la questione di merito fosse coperta da giurisprudenza costante, quando il giudice abbia fondato la decisione anche su ragioni processuali che hanno definito il giudizio in rito.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza impugnata esponga, ancorché sinteticamente, argomenti tra loro coordinati e logicamente intelligibili, idonei a rendere percepibile l'iter decisionale.
- Per dedurre utilmente la violazione dell'art. 92 c.p.c. in materia di spese, il ricorrente deve spiegare perché la motivazione che valorizza la peculiarità procedurale sarebbe giuridicamente o logicamente erronea, non essendo sufficiente prospettare una generica contraddizione.
- La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese incontra il limite dell'arbitrarietà, ma non è arbitraria solo perché la decisione non coincide con la tesi difensiva della parte soccombente o si fonda su un esito processuale in rito.
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