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Sentenza

Sentenza n. 3609/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore di Generale di Brigata per l’anno 2024 di cui al foglio -OMISSIS-, in data 5 febbraio 2024, del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, notificato via p.e.c. dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza con nota -OMISSIS- del 10 febbraio 2024; - del presupposto verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento della Guardia di Finanza (C.S.A. del 12 dicembre 2023), riunitasi nei giorni dal 12 al 14 dicembre 2023, recante il predetto giudizio di avanzamento; - delle «SCHEDE DI VALUTAZIONE» riportate nell’allegato 8a al menzionato verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento, con riferimento agli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 21, comma 4, del d.lgs n. 69/2001; - dei punteggi finali di merito riportati nella tabella denominata «SCRUTINIO DEI COLONNELLI IN SPE DEL RUOLO NORMALE - COMPARTO ORDINARIO INCLUSI NELL’ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2024» di cui all’allegato 9a al richiamato verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento; - della «GRADUATORIA DI MERITO DEI COLONNELLI IN SPE DEL RUOLO NORMALE - COMPARTO ORDINARIO INCLUSI NELL’ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2024», approvata e firmata digitalmente, in data 29 gennaio 2024, dal Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, riportata nell’allegato 10a al predetto verbale di operazioni compiute della Commissione Superiore di Avanzamento; - di ogni altro atto ai predetti collegato e connesso, antecedente o successivo, ivi compresi, per quanto di ragione, gli avanzamenti disposti nei confronti degli altri Ufficiali sopra menzionati e valutati per l’avanzamento a scelta;

Giustizia amministrativa202408963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l'anno 2024, con relativa graduatoria, verbale della Commissione Superiore di Avanzamento, schede di valutazione e punteggi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 69/2001 e degli artt. 2-14 del d.m. n. 266/2007, nonché eccesso di potere in senso relativo per incoerenza del metro valutativo, manifesta incongruità, illogicità, irragionevolezza, travisamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la Commissione Superiore di Avanzamento avrebbe valutato la sua posizione in modo deteriore rispetto a quella di alcuni ufficiali promossi, valorizzando irragionevolmente singoli elementi dei loro curricula e trascurando titoli, incarichi, risultati, note caratteristiche e precedenti di servizio propri. In particolare, ha contestato il diverso possesso dei titoli t.ST, t.ISSMI e t.SFP, la durata degli incarichi di comando, l'anzianità nei gradi, l'epoca delle promozioni, le note di compiacimento, i giudizi caratteristici e le valutazioni relative alle capacità di sintesi, ideazione e rendimento. Ha inoltre censurato il difetto di istruttoria e l'erronea o insufficiente valutazione della situazione di fatto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la censura comparativa riferita a un ufficiale che, come il ricorrente, non era stato collocato in posizione utile per l'avanzamento: il ricorrente aspirava alla promozione e non a una migliore posizione in graduatoria, sicché il confronto con un soggetto non promosso non avrebbe potuto procurargli un'utilità concreta. Nel merito, il Collegio ha rilevato che i giudizi di avanzamento sono articolati in una valutazione di idoneità e in una successiva attribuzione di punteggi e graduatoria, e sono espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale può riguardare soltanto la logicità e razionalità complessiva del criterio, l'eventuale errore macroscopico nell'acquisizione o nell'apprezzamento dei fatti, la violazione delle regole procedurali o l'applicazione di un metro difforme tra candidati; non può invece sostituire una diversa ponderazione dei titoli a quella effettuata dalla Commissione. Le doglianze sono state ritenute fondate su un approccio atomistico, diretto a isolare singoli elementi dei curricula, mentre la valutazione deve essere globale, sintetica, unitaria e riferita alla figura ideale dell'ufficiale meritevole. Il possesso del titolo t.ST, pur titolo preferenziale, non determina automaticamente il diritto alla promozione e può essere compensato da altri titoli o precedenti di carriera, valutati come equivalenti o superiori. Analogamente, i titoli t.ISSMI e t.SFP sono stati considerati titoli rilevanti per l'avanzamento secondo i criteri indicati dalla Commissione. L'Amministrazione ha legittimamente potuto valorizzare, nel giudizio complessivo, l'anzianità di servizio, la permanenza nel grado di colonnello e gli ulteriori elementi curriculari degli ufficiali promossi. Non essendo emersa alcuna palese abnormità, incoerenza o irragionevolezza, il provvedimento è stato ritenuto immune da vizi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 69/2001

    Disciplina i criteri e le modalità del giudizio di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza; la valutazione deve condurre all'accertamento dell'idoneità e alla formazione della graduatoria secondo il merito complessivo.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 69/2001

    Individua gli elementi di valutazione richiamati nelle schede utilizzate dalla Commissione Superiore di Avanzamento.

  • artt. 2-14 d.m. 266/2007

    Regolano le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza; gli elementi curriculari devono essere ponderati nell'ambito di una valutazione complessiva.

  • art. 751 d.lgs. 66/2010

    È richiamato con riferimento al corso Superiore di Stato Maggiore Interforze quale titolo rilevante ai fini della carriera.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • I giudizi di avanzamento degli ufficiali militari, articolati nell'accertamento dell'idoneità e nella successiva formazione della graduatoria di merito, costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo macroscopiche incoerenze, irragionevolezze, errori di fatto o violazioni delle regole del procedimento valutativo.
  • Nel giudizio di avanzamento il giudice amministrativo non può sostituire la propria ponderazione dei titoli a quella della Commissione, ma deve limitarsi a verificare la coerenza generale e l'omogeneità del metro valutativo applicato ai diversi candidati, nonché l'assenza di errori macroscopici nell'acquisizione o nell'apprezzamento dei fatti.
  • La valutazione dei curricula degli ufficiali deve essere globale, sintetica, organica e inscindibile; non è ammissibile isolare singoli titoli, episodi o giudizi caratteristici per dimostrare l'illegittimità del risultato, poiché la mancanza di un titolo può essere compensata da altri titoli o precedenti di carriera ritenuti equivalenti o superiori.
  • Il possesso di un titolo preferenziale previsto per l'avanzamento non attribuisce, da solo, un diritto alla promozione: il titolo deve essere ponderato insieme agli altri elementi curriculari e professionali, secondo il giudizio complessivo della Commissione.
  • La censura di eccesso di potere in senso relativo riferita a un ufficiale che non ha conseguito l'avanzamento è inammissibile per difetto di interesse quando il ricorrente aspira alla promozione e non a una diversa collocazione in graduatoria, poiché il confronto con un soggetto non promosso non può procurargli un'utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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