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Sentenza

Sentenza n. 728/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza del Dipartimento IV territorio e ambiente del Comune della Spezia prot. n. 24 del 28 marzo 2022, notificata l’8 aprile 2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, quantificata in € 20.000,00 (ventimila/00); - dei verbali di sopralluogo del 24 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022; - della determinazione dirigenziale n. 6753 del 23 ottobre 2017; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compresa l’ordinanza di demolizione n. 126 dell’8 ottobre 2021.

Giustizia amministrativa202200386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione amministrativa di 20.000 euro irrogata per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, nonché l'ordinanza di demolizione presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva il pagamento della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per non aver ottemperato all'ordine di demolizione e ripristino relativo alla chiusura di un portico, con creazione di un locale adibito a zona benessere, e alla realizzazione di due locali interrati in ampliamento dell'appartamento. Ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'area fosse stata ricevuta in uso e che gli atti dovessero essere indirizzati al dante causa; l'insussistenza dei presupposti dell'abuso e dell'inottemperanza, in ragione delle caratteristiche dei locali, delle infiltrazioni e dell'impossibilità materiale di eseguire il ripristino per la presenza del garage condominiale; la qualificazione della condotta come mero ritardo e non come inadempimento; la violazione del principio di legalità, dell'irretroattività delle sanzioni amministrative e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, assumendo che l'art. 31, comma 4-bis, fosse sopravvenuto rispetto alla realizzazione delle opere. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibili, perché tardive, le censure rivolte contro l'ordinanza di demolizione n. 126 del 2021: la ricorrente ne aveva ricevuto la notifica il 12 ottobre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 7 giugno 2022. L'ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabile, fa stato nel giudizio sulla sanzione quanto all'individuazione del destinatario e al carattere abusivo delle opere; sono quindi inammissibili o comunque tardive le contestazioni su tali profili. Nel merito della sanzione, il giudice ha escluso che infiltrazioni, pretese risarcitorie verso il vicino o la conformazione dell'immobile costituissero un ostacolo materiale insormontabile all'ottemperanza. La chiusura dell'intercapedine era stata eseguita nonostante le infiltrazioni e dimostrava che esse rendevano soltanto più difficoltosi i lavori. I rapporti privatistici con terzi non incidono sull'obbligo pubblicistico di eseguire l'ordine di demolizione, avente natura vincolata e finalità ripristinatoria. Il mancato rispetto del termine di 90 giorni, non seguito dall'esecuzione del ripristino neppure al momento della decisione, integra inadempimento e non semplice ritardo. La sanzione non è stata ritenuta retroattiva: l'illecito da inottemperanza ha effetti permanenti e si consuma alla scadenza del termine assegnato per la demolizione; nel caso concreto si è consumato il 12 ottobre 2021, dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile limitatamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e rigettato per il resto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria consegue all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione; l'illecito è permanente e si consuma allo scadere del termine assegnato per eseguire il ripristino, sicché la norma si applica quando tale scadenza è successiva alla sua entrata in vigore.

  • art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La qualificazione abusiva delle opere e i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio sulla sanzione quando l'ordinanza di demolizione sia divenuta inoppugnabile.

  • art. 25, comma 2, Costituzione

    Il principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni non è violato quando l'illecito da inottemperanza si consuma, per scadenza del termine di demolizione, dopo l'entrata in vigore della norma sanzionatoria.

  • art. 1 l. 689/1981

    Il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative va riferito al momento di consumazione dell'illecito, individuato nella scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione.

  • art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    La disciplina sopravvenuta non è applicata retroattivamente quando la condotta sanzionata si perfeziona dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata definita all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito indicato nel provvedimento.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione proposta oltre il termine decadenziale è irricevibile; nel successivo giudizio contro la sanzione per inottemperanza non possono essere rimesse in discussione l'individuazione del destinatario dell'ordine né l'abusività delle opere, ormai stabilite dall'ordinanza inoppugnabile.
  • L'obbligo pubblicistico di ottemperare a un ordine di demolizione è autonomo rispetto ai rapporti privatistici del proprietario con terzi: infiltrazioni, controversie risarcitorie o altri impedimenti derivanti da tali rapporti non escludono l'inottemperanza, salvo che sia dimostrata un'impossibilità materiale assoluta e insormontabile.
  • La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 presuppone l'inottemperanza protratta oltre il termine assegnato per la demolizione e non un semplice ritardo temporaneo; il mancato ripristino alla scadenza integra l'inadempimento sanzionabile.
  • L'illecito derivante dalla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione ha effetti permanenti e si consuma allo scadere del termine assegnato dall'amministrazione; pertanto, la sanzione sopravvenuta prima di tale scadenza non viola il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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