Cassazione Penale, Ordinanza n. 13652/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 27/06/2024. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava le vessazioni lamentate dalla persona offesa, la quale aveva anche rimesso la querela; la difesa contestava la valutazione di attendibilità della persona offesa, quella di inattendibilità di una teste, e la scelta della Corte territoriale di non procedere all'ascolto in aula di un messaggio audio ritenuto rilevante dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente confutativi, reputando la motivazione di appello immune da vizi logici o giuridici e adeguatamente argomentata su attendibilità delle dichiarazioni, riscontri esterni e inutilità dell'ascolto del messaggio audio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero generici e di contenuto meramente confutativo, mentre la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata e immune da vizi sulla credibilità della persona offesa, sull'inattendibilità della teste De Bonis e sulla mancata audizione del messaggio audio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 136/2003
Il testo lo richiama solo in apertura in modo frammentario e non consente di ricavarne una specifica rilevanza decisoria nel provvedimento.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ove il ricorrente non sia esente da colpa.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando il ricorrente abbia colposamente determinato la causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o meramente confutative, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e di inattendibilità di un testimone è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti reali vizi logici o giuridici; in mancanza, il sindacato di legittimità non può sostituirsi a quello di merito.
- La mancata acquisizione o audizione di un elemento probatorio indicato dalla difesa non integra motivo fondato se il giudice di merito spiega in modo non illogico le ragioni della sua irrilevanza o superfluità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13588/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13622/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13626/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13628/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13631/2025 del 08/04/2025
- ordinanza_penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13633/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →