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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della nota inviata via PEC in data 29 settembre 2025, a firma del RUP, con la quale la società resistente ha respinto l’istanza di accesso ad alcuni documenti formulata dalla ricorrente in data 26 settembre 2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti sopra menzionati e per la condanna di PuntoZero s.c.a r.l. all’ostensione di detti documenti;

Giustizia amministrativa202500404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'acquisizione per via amministrativa dei documenti richiesti aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della vicenda procedimentale e processuale.

TAR Umbria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale comunicato via PEC dal RUP il 29 settembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il diniego opposto dal RUP a un'istanza di accesso a determinati documenti, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto di accesso e la condanna all'ostensione. Dopo il deposito del ricorso, l'amministrazione ha acquisito e reso disponibili per via amministrativa, in data 9 ottobre 2025, i documenti oggetto della domanda. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza formulare richieste sulle spese. La società resistente, inizialmente costituita per chiedere il rigetto del ricorso, ha aderito all'esito processuale e ha chiesto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una soddisfazione integrale della pretesa azionata, nella specie mediante l'acquisizione amministrativa dei documenti richiesti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato per l'accesso documentale, l'amministrazione rende disponibili i documenti richiesti e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto della vicenda procedimentale e processuale e delle richieste formulate dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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