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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32782/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione del giudicato ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. per presunto contrasto di giudicati: il difensore deduceva carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sostenendo in particolare che (a) la qualificazione di Angelo Scarano come possibile correo non sarebbe coerente con le deduzioni difensive; (b) gli assegni oggetto della condanna e quelli per i quali vi furono assoluzioni sarebbero stati consegnati nello stesso contesto (pagamenti per lavori edili) e quindi le condotte sarebbero sovrapponibili; (c) Russo non avrebbe mai avuto rapporti con Angelo Scarano ma solo con il padre Gaetano, estinti con la morte di quest'ultimo; infine si sosteneva che le tre sentenze di assoluzione rendavano criticabile l'attendibilità delle dichiarazioni di Angelo Scarano, principale accusatore, anche alla luce di quietanze liberatorie e testimonianze (es. Giuseppe Scarano).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui, nelle richieste di revisione fondate su contrasto di giudicati (art. 630), il giudice deve effettuare una sommaria comparazione fra le sentenze indicate e verificare l'identità dei fatti; le sentenze allegate erano relative a fattispecie "simili" ma non "identiche" e gli assegni provenivano da delitti diversi. È stato inoltre ribadito che la diversa valutazione dell'attendibilità di un testimone in altri procedimenti non giustifica l'apertura del giudizio di revisione, e che l'acquisizione di sentenze irrevocabili non impone automaticamente al giudice l'assorbimento delle valutazioni ivi svolte (autonomia del giudice nel valutare la prova). La Corte confermava quindi l'inammissibilità per manifesta infondatezza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma sulla revisione per contrasto di giudicati: richiede che i giudicati siano non soltanto "simili" ma riferibili agli stessi fatti tali da poter incidere sul convincimento che ha portato alla condanna; il giudice di revisione deve effettuare una sommaria comparazione delle sentenze indicate per verificarne l'inconciliabilità.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza quando le ragioni addotte sono evidentemente inidonee a consentire una verifica sull'esito del giudizio; la valutazione sulla capacità delle allegazioni di travolgere il giudicato è rimessa al merito e non può essere sostituita alla fase preliminare.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Sull'acquisizione in sede di cognizione di sentenze irrevocabili: la loro produzione agli atti non determina automatismi decisori; il giudice conserva autonomia nelle operazioni logiche di accertamento e nella valutazione della prova e dell'attendibilità dei testimoni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico della parte che propone il ricorso rigettato.

Massime di principio

  • La domanda di revisione per contrasto di giudicati richiede una sommaria comparazione tra le sentenze: è necessario dimostrare che i giudicati concernono gli stessi fatti tali da incidere sul giudizio di condanna.
  • La presenza di sentenze irrevocabili in procedimenti diversi che valutano in modo difforme l'attendibilità di un testimone non costituisce di per sé motivo valido per ottenere la revisione: il giudice chiamato a decidere conserva autonomia nel valutare la prova.
  • Se le sentenze allegate riguardano fatti solo 'simili' e non formalmente identici o riconducibili alla stessa fattispecie, la richiesta di revisione è destinata a essere dichiarata manifestamente infondata.
  • L'ammissibilità della revisione è soggetta a un vaglio preliminare e sommario; la valutazione piena della capacità probatoria delle nuove allegazioni è rimessa alla fase di merito e non può servire a superare il filtro dell'inammissibilità.
  • La parte che propone il ricorso viene normalmente condannata alle spese se il ricorso è rigettato, per cui va valutato il rischio processuale prima di proporre istanze di revisione basate su ricostruzioni della prova ricavate da procedimenti distinti.

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