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Sentenza

Sentenza n. 1732/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato tempestivo pagamento delle spese legali liquidate con distrazione a favore del ricorrente nelle sentenze del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 104/2025 e n. 807/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che avevano condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione delle somme in suo favore, per complessivi euro 2.529,63. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato di avere liquidato le somme mediante due decreti dirigenziali e i relativi speciali ordini di pagamento. Il ricorrente ha confermato di avere ricevuto il pagamento il 3 giugno 2026, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata dopo il pagamento delle somme dovute. Quanto alle spese del giudizio, le ha compensate, valorizzando il fatto che il ritardo dell’amministrazione era riconducibile innanzitutto alla mole eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Ha tuttavia posto a carico dell’amministrazione la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del ricorso per ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La completa soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del titolo azionato, intervenuto nel corso del processo e confermato dal creditore, determina la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può compensarle quando il ritardo nell’adempimento sia ricondotto a circostanze eccezionali, disponendo comunque la rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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