Sentenza n. 11711/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, emanato dall’Ambasciata italiana a Brazzaville e notificato in data 14/02/2024, e richiesta dì risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata italiana a Brazzaville
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la nullità della procura rilasciata all’estero, per mancanza della legalizzazione da parte dell’autorità diplomatica italiana competente. Il TAR, con ordinanza, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di novanta giorni per produrre un valido mandato processuale, ai sensi degli artt. 182 c.p.c. e 39, comma 1, c.p.a. Il termine è decorso senza adempimento. La procura originaria è stata ritenuta invalida sia perché priva del requisito della specialità, non contenendo riferimenti al giudizio né elementi idonei a collegarla univocamente alla controversia, sia perché priva della necessaria autenticazione secondo la lex loci e della legalizzazione da parte della competente rappresentanza diplomatica italiana. Il difensore, infatti, può autenticare la sottoscrizione del cliente con efficacia processuale soltanto entro il territorio italiano; per una procura rilasciata all’estero occorrono l’autenticazione dell’autorità competente nel luogo di residenza del conferente e la legalizzazione del documento da parte degli uffici italiani all’estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di ius postulandi. Ha ritenuto che il processo amministrativo italiano sia regolato dalla legge italiana e che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. La procura prodotta non era speciale e, comunque, non rispettava le formalità necessarie per una procura rilasciata all’estero. Il vizio avrebbe potuto essere sanato mediante la produzione di un valido mandato nel termine perentorio assegnato dal giudice, ma il ricorrente è rimasto inerte. La carenza della procura persisteva quindi al momento della decisione e impediva una valida instaurazione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerata la definizione in rito e la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se conferita da un cittadino straniero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
art. 182 c.p.c.
Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della procura e del difetto di rappresentanza o assistenza processuale.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, compresa quella sulla regolarizzazione della procura.
art. 73 c.p.a.
Ha consentito al collegio di avvisare le parti della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di rituale procura.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiede, per gli atti formati all’estero destinati a valere in Italia, le formalità di autenticazione e legalizzazione previste dall’ordinamento.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Rileva quanto alla legalizzazione degli atti da parte delle competenti autorità consolari italiane all’estero.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
la sottoscrizione del cliente e l’attestazione della sua autenticità da parte del legale, per poter produrre effetti processuali – ossia per poter far ravvisare il rilascio di una valida procura – devono aver luogo entro il territorio della Repubblica (e devono compiersi nel medesimo contesto spazio-temporale)
La certificazione del difensore della sottoscrizione del cliente produce effetti processuali soltanto se sottoscrizione e autenticazione avvengono in Italia e nel medesimo contesto spazio-temporale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano la procura alle liti conferita da uno straniero è regolata dalla legge processuale italiana e deve possedere il requisito della specialità, risultando collegata in modo univoco al giudizio cui si riferisce.
- La procura rilasciata all’estero non può essere validamente autenticata dal difensore italiano mediante la sola attestazione effettuata in Italia: la sottoscrizione del cliente e la relativa attestazione di autenticità devono avvenire nel territorio della Repubblica e nel medesimo contesto spazio-temporale.
- La procura conferita all’estero deve essere autenticata dall’autorità competente secondo la legge del luogo in cui è rilasciata e il documento deve essere legalizzato dalle competenti autorità italiane all’estero, salvo eventuali diverse formalità applicabili in base alla normativa pertinente.
- Quando il giudice assegna un termine perentorio per regolarizzare la procura invalida, la mancata produzione entro tale termine di un valido mandato processuale mantiene il difetto di ius postulandi e comporta l’inammissibilità del ricorso.
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