Cassazione Civile, Ordinanza n. 14255/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni relativo a un'attività di acquisto e ricevimento di oli lubrificanti nel periodo aprile 2011-marzo 2012, ritenuti effettuati senza la licenza prevista per il ricevimento di olio lubrificante soggetto a imposta, con omessa dichiarazione del ricevimento e conseguente omesso versamento dell'imposta di consumo. L'Ufficio aveva applicato una sanzione pari al 30% dell'imposta evasa. La CTP aveva rigettato il ricorso, anche per il giudicato formatosi sul tributo. La CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo sussistente una obiettiva incertezza normativa, valorizzando due decisioni di merito di primo grado favorevoli al contribuente e confermate in appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997, dell'art. 10 L. 212/2000 e dell'art. 8 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'incertezza normativa oggettiva richiede contrasti giurisprudenziali rilevanti nella giurisprudenza di legittimità, non meri orientamenti difformi di merito, e che la pronuncia richiamata non era definitiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: l'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni presuppone un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, perché l'incertezza deve riguardare il giudice chiamato ad applicare la norma, non la mera soggettiva difficoltà del contribuente. Poiché la CTR aveva valorizzato solo decisioni di merito e non aveva accertato un contrasto in Cassazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma è richiamata come base dell'esimente per obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della disciplina tributaria.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale norma che esclude sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa e buona fede del contribuente.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come ulteriore fondamento dell'esimente in materia tributaria.
art. 61, comma 1, lett. d), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Indicato nel fatto come disposizione che richiedeva la licenza per il ricevimento di olio lubrificante soggetto a imposta.
Massime di principio
- L'esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria opera solo quando l'incertezza sia oggettiva e rilevante per il giudice, non quando derivi dalla sola difficoltà interpretativa del contribuente.
- Per integrare l'incertezza normativa oggettiva non bastano contrasti nella giurisprudenza di merito: è necessario un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, cui spetta l'uniforme interpretazione della legge.
- Se il giudice di merito fonda l'esonero dalle sanzioni su precedenti non definitivi o su decisioni di merito contrastanti, senza accertare un contrasto in Cassazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- In tema di sanzioni tributarie, il giudice deve verificare rigorosamente i presupposti dell'esimente e distinguere il piano dell'incertezza normativa oggettiva da quello dell'errore soggettivo del contribuente.
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