Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39781/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto aggravato, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 522 e 604, primo comma, c.p.p. per la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla parte relativa all'applicazione dell'aggravante del "mezzo fraudolento", nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che avrebbe erroneamente ritenuto contestata in fatto tale aggravante. In sostanza i ricorrenti sostenevano che l'aggravante del mezzo fraudolento non fosse stata validamente contestata e che la Corte territoriale avesse travisato il capo d'imputazione, attribuendo un contenuto fattuale non contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di interesse. Ha ritenuto che, dalla lettura del capo d'imputazione, l'aggravante del mezzo fraudolento fosse espressamente contestata (con richiamo del n. 2 dell'art. 625 c.p. e mediante la formula "Con le aggravanti di avere agito con violenza sulle cose e comunque con mezzo fraudolento") e descritta nei fatti (si parla espressamente di "con l'utilizzo di una sfera calamitata" per rimuovere la placca antitaccheggio). La Corte ha inoltre osservato che il giudice di primo grado aveva effettivamente ritenuto integrata la sola aggravante della violenza sulle cose, atteso che le aggravanti erano state contestate in via alternativa; ciò rende priva di interesse la doglianza inerente la mancata declaratoria di nullità. Per legge, ex art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla declaratoria di nullità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la nullità prospettata, perché il capo d'imputazione conteneva in modo chiaro l'indicazione dell'aggravante del "mezzo fraudolento"

  • art. 604, primo comma, c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti nel motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e quindi non ha annullato la pronuncia impugnata per nullità riferibile alla contestazione dell'aggravante

  • art. 625 cod. pen. (n. 2)

    Con le aggravanti di avere agito con violenza sulle cose e comunque con mezzo fraudolento

    La Corte ha ritenuto che l'espresso richiamo al n. 2 dell'art. 625 cod. pen. nel capo d'imputazione e la descrizione fattuale ("con l'utilizzo di una sfera calamitata") rendono rituale e valida la contestazione dell'aggravante del mezzo fraudolento, anche se in via alternativa rispetto alla violenza sulle cose

  • art. 62 nn. 4 e 6 c.p.

    La sentenza di merito aveva riconosciuto le attenuanti generiche e le attenuanti previste dagli artt. 62 nn. 4 e 6 c.p.; la Corte di Cassazione non ha messo in discussione tale riconoscimento, dato che la controversia riguarda esclusivamente la contestazione dell'aggravante

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare i limiti entro cui è stato articolato il motivo di ricorso; la Corte osserva che il motivo è stato enunciato nei limiti previsti dall'articolo e risulta comunque manifestamente infondato

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. dalla legge 176/2020) e art. 94 d.lgs. n. 150/22

    Norme speciali sulla trattazione scritta dei ricorsi senza udienza: la Corte indica che i ricorsi sono stati trattati ai sensi di tali disposizioni, che consentono la decisione senza intervento delle parti fino a determinate scadenze temporali

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la conseguenza legale dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e possibilità di irrogare una somma a titolo di ammenda; la Corte ha imposto ai ricorrenti il versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se il capo d'imputazione contiene un'espressa indicazione dell'aggravante, anche se formulata in alternativa ad altra aggravante, la contestazione si considera rituale e sufficiente a fondare la valutazione in giudizio
  • L'utilizzo di un magnete o di una "sfera calamitata" per rimuovere la placca antitaccheggio può essere qualificato come "mezzo fraudolento" o come "violenza sulle cose"; la giurisprudenza ammette orientamenti differenti, perciò i giudici possono contestare le aggravanti in via alternativa
  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibili ricorsi che appaiono manifestamente infondati o privi di interesse: è necessario che il ricorrente dimostri rilevante profilo di nullità o vizio reale per ottenere ammissione della censura
  • Se il giudice di primo grado applica solo una delle aggravanti contestate in via alternativa, il ricorrente può risultare privo di interesse a contestare l'altra aggravante non applicata
  • Le doglianze meramente interpretative sul contenuto del capo d'imputazione, quando dai documenti risulti chiara la contestazione, sono difficilmente accolte in sede di legittimità
  • Ricorsi inammissibili per colpa (cioè dovuti a profili di colpa nell'atto impugnatorio) possono comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.