Sentenza n. 269/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 145/2025 del Tribunale Ordinario di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Modena, Sezione Lavoro, n. 145/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 145/2025 del Tribunale ordinario di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 13 ottobre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre richiesta la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla perdurante inadempienza ministeriale e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L'ordine riguarda le statuizioni contenute nella sentenza definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Il TAR ha tuttavia respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che gli interessi legali o, se maggiore, la rivalutazione monetaria già riconosciuti dalla sentenza ottemperanda ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994 costituiscano una misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 90 giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le ulteriori misure necessarie, inclusa la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché il giudice ha ritenuto già equa la previsione, contenuta nella sentenza da eseguire, di interessi legali o rivalutazione monetaria fino al saldo.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo
La previsione di interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta misura equa anche ai fini dell'esecuzione in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria rimanga inadempiente, purché siano decorsi i termini dilatori eventualmente applicabili.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni della sentenza definitiva entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già riconosciuto interessi legali o rivalutazione monetaria fino al saldo e tale previsione sia ritenuta equa come misura di coercizione indiretta.
- In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un dirigente o funzionario incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo e su istanza della parte.
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