Sentenza n. 308/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 316 del 12.12.2023 emessa dal Tribunale di Udine Sezione Lavoro (NRG. 466/2023), notificata in data 16.02.2025, passata in giudicato come da certificazione rilasciata in data 13.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, notificata e successivamente passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato nel corso del processo. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La regolazione delle spese è stata posta a carico dell'Amministrazione perché l'esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Se l'amministrazione ottempera soltanto dopo la proposizione del ricorso per l'esecuzione del giudicato, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza può accompagnarsi alla condanna dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato e delle spese di difesa sostenute dalla parte che ha dovuto adire il giudice.
Come è indicizzato
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