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Sentenza

Sentenza n. 1002/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte n. 16 dell’11.2.2025.

Giustizia amministrativa202506966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso e della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente, non ha esaminato nel merito i motivi relativi all'obbligo di motivazione dei giudizi della commissione e alla correttezza della valutazione dell'elaborato. Ha dichiarato estinto il processo per rinuncia. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, e verbale di correzione delle prove scritte

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale, conseguente al voto di 13/30 riportato nella prova di diritto penale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'errata applicazione dei criteri di valutazione. Ha sostenuto che la disciplina della sessione 2024, introdotta dall'art. 4 del decreto 24 luglio 2024, differisse da quella previgente per numero di prove scritte e composizione delle sottocommissioni e che, in tale diverso contesto, il solo voto numerico non fosse sufficiente, occorrendo una motivazione ulteriore del giudizio valutativo. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e insufficiente ponderazione degli elementi, sostenendo che l'elaborato fosse idoneo a conseguire la sufficienza e richiamando un parere depositato in giudizio. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 3801 del 10 luglio 2025. Prima dell'udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma non esaminata nel merito a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 4 decreto 24 luglio 2024

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina speciale della sessione 2024 dell'esame di abilitazione forense, quanto a prova scritta, prova orale e criteri di valutazione.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    Richiamata dalla ricorrente nel confronto con la disciplina della sessione 2024, senza che il giudice ne abbia esaminato l'applicazione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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