Cassazione Civile, Ordinanza n. 17086/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I lavoratori avevano ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale, assumendo che quest'ultima fosse obbligata in solido, ex art. 1676 c.c., al pagamento delle retribuzioni loro dovute dalla società datrice di lavoro per prestazioni rese presso un presidio sanitario nell'ambito di attività sanitaria in regime privatistico/convenzionato. La somma reclamata riguardava retribuzioni non pagate per il periodo luglio-settembre 2017, comprovate dai prospetti paga. In opposizione il decreto era stato revocato e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, ritenendo che, in base all'atto di cessione pro solvendo del 29.12.2016 tra la società datrice e la banca, fossero stati ceduti tutti i crediti relativi alle prestazioni da erogarsi nel 2017 verso la ASL, con conseguente insussistenza del debito della ASL verso la società cedente alla data della domanda ex art. 1676 c.c. I ricorrenti hanno censurato tale lettura deducendo violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., sostenendo che l'atto di cessione non poteva comprendere i crediti maturati successivamente alla sua sottoscrizione e che, correttamente interpretato, esso riguardava soltanto i crediti relativi alle prestazioni da effettuarsi fino alla stipula del nuovo contratto del 31.3.2017, non quelli azionati per luglio-settembre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rispettassero i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto, poiché si limitavano a contrapporre una diversa lettura dell'atto di cessione a quella accolta dalla Corte territoriale, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né illogicità o incongruenze della motivazione. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di fatto adeguatamente motivato, valorizzando non solo il testo dell'atto ma anche elementi estrinseci, quali la previsione temporale 1.1.2017-31.12.2017, l'importo presuntivo dei crediti ceduti, la successiva accettazione della cessione da parte della ASL e la riduzione del credito in ragione del tetto di spesa sanitaria. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1676 c.c.
norma posta a fondamento della pretesa dei lavoratori nei confronti del committente/terzo obbligato in solido per i crediti retributivi del datore di lavoro
art. 1362 c.c.
canone di interpretazione fondato sul senso letterale e sulla comune intenzione delle parti, richiamato dai ricorrenti come violato
art. 1363 c.c.
canone di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, richiamato dai ricorrenti come violato
art. 1364 c.c.
canone ermeneutico invocato dai ricorrenti per sostenere che la cessione non potesse estendersi oltre i limiti testuali dell'atto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rimedio dedotto per denunciata violazione/falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per escludere, ratione temporis, il sindacato su vizi motivazionali diversi da quelli previsti dalla formulazione vigente
art. 380-bis.1 c.p.c.
base del procedimento camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione mancante, illogica o incongrua nei limiti consentiti dal parametro di ricorso applicabile.
- Non è sufficiente, per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, richiamare in astratto gli artt. 1362 ss. c.c.; occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la parte non può ottenere la cassazione solo perché propone una lettura diversa e più favorevole: la mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa non integra di per sé errore di diritto.
- L'accertamento della volontà negoziale può essere fondato anche su elementi estrinseci al testo letterale, ove idonei a chiarire portata, ragioni e finalità dell'atto, ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica di coerenza logica e di corretto uso dei criteri legali di interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16988/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16997/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16999/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →