Sentenza n. 5978/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 23529/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura per l'accesso ai certificati bianchi, nonché contro il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al GSE, il 3 agosto 2017, una PPPM relativa alla riconversione a LED di circa 8.000 punti luce della pubblica illuminazione del Comune di Asti. Il GSE aveva respinto la proposta ritenendo che l'intervento avesse già iniziato a generare risparmi energetici prima della presentazione della PPPM, in violazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, che limita l'accesso ai certificati bianchi ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. In primo grado la società aveva dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, dell'art. 16 del D.M. 11 gennaio 2017 e delle Linee guida EEN 9/11, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990; aveva inoltre proposto domanda risarcitoria. In appello ha contestato la sentenza del TAR per error in procedendo e in iudicando, sostenendo che i SAL finali e il certificato di ultimazione dei lavori dimostravano che l'intervento era ancora in corso alla data della PPPM e che non vi era prova dell'avvenuta generazione di risparmi prima del 3 agosto 2017. Ha inoltre riproposto la domanda risarcitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che i SAL finali di febbraio 2018 attestassero l'esecuzione di lavori tra luglio e novembre 2017 e che il certificato di ultimazione dei lavori del 9 novembre 2017 fosse successivo alla presentazione della PPPM. Per gli interventi di illuminazione pubblica, la data rilevante per stabilire la prima attivazione deve essere individuata, in via principale, nel certificato di collaudo e, ove questo manchi, nell'ultima data risultante dai SAL; non è sufficiente identificare tale data con l'installazione del primo apparecchio LED. La società aveva fornito un principio di prova della pendenza dei lavori mediante il certificato di ultimazione e i SAL, mentre il GSE, sul quale gravava l'onere di provare il fatto positivo contrario, non aveva dimostrato né indiziato che l'impianto fosse stato azionato o avesse generato risparmi prima del 3 agosto 2017. Il Collegio ha quindi annullato il preavviso di rigetto del 30 gennaio 2018 e il provvedimento di rigetto dell'11 aprile 2018; il secondo motivo d'appello è stato assorbito. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché la riedizione dell'azione amministrativa avrebbe consentito alla società di ottenere i certificati bianchi e la piena soddisfazione del bene della vita. Il GSE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.M. 28 dicembre 2012
"hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione"
La disposizione riserva l'accesso al meccanismo incentivante ai progetti non ancora ultimati o ancora in corso di realizzazione; la verifica deve riguardare se, alla data di presentazione della PPPM, l'intervento fosse già attivato e produttivo di risparmi.
art. 16 D.M. 11 gennaio 2017
È richiamato quale disciplina applicabile alla proposta, insieme all'art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, ma la decisione fonda specificamente l'accoglimento sulla disciplina relativa ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione.
Linee guida EEN 9/11, art. 1.1
"la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili"
La data di prima attivazione individua il momento in cui il progetto inizia a produrre benefici energetici; per gli impianti termici o elettrici può coincidere con la data di entrata in esercizio commerciale o di collaudo.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le relative censure procedimentali e motivazionali sono state assorbite a seguito dell'accoglimento del motivo principale.
art. 101, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base della riproposizione in appello della domanda risarcitoria, poi respinta nel merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, l'accesso ai certificati bianchi è riservato ai progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione alla data di presentazione della proposta; l'avvio di alcune lavorazioni non esclude di per sé l'accesso, se l'intervento non è ancora ultimato o attivato e non ha ancora prodotto risparmi energetici.
- Per un progetto di efficientamento dell'illuminazione pubblica, la data di prima attivazione deve essere individuata principalmente sulla base del certificato di collaudo; in mancanza di tale documento, può assumere rilievo l'ultima data risultante dagli stati di avanzamento lavori, ove idonea ad attestare l'ultimazione e l'attivazione dell'intervento.
- Quando il proponente fornisce un principio di prova documentale che dimostra che il progetto era ancora in corso alla data di presentazione della PPPM, non può essergli imposto l'onere di provare in via assoluta un fatto negativo, quale la mancata attivazione dell'impianto prima di quella data. Spetta al Gestore provare il fatto positivo contrario, ossia l'avvenuta attivazione o generazione di risparmi anteriormente alla presentazione della proposta.
- La domanda risarcitoria può essere respinta quando l'annullamento del diniego consente la riedizione dell'azione amministrativa e il conseguimento del bene della vita cui il ricorrente aspira, senza che sia dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile residuo.
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