Cassazione Penale, Ordinanza n. 30116/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di sei mesi di arresto per la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione al mancato versamento della cauzione prevista dalla misura di prevenzione. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo di manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'assenza di reddito e le condizioni di indigenza avrebbero reso impossibile adempiere al pagamento della cauzione. In particolare, si è allegato che l'imputato, detenuto a lungo e quindi impossibilitato a trovare occupazione, era mantenuto dal genitore convivente titolare di pensione sociale, e si è richiamata una dichiarazione ISEE relativa all'anno 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse in realtà versata in fatto e sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate in appello. Ha valorizzato la ratio decidendi della Corte territoriale secondo cui il documento ISEE prodotto era del 2021 e riferito ai redditi del 2020, quindi non pertinente rispetto al termine di dieci giorni decorrente dall'esecuzione della misura di prevenzione avvenuta il 23 luglio 2019. Inoltre, ha rilevato che non era stata specificamente censurata l'ulteriore autonoma ragione della decisione, ossia l'inidoneità dell'autodichiarazione ISEE a dimostrare l'effettiva incapacità reddituale del nucleo familiare e l'assenza di accertamenti sul reddito complessivo del 2019. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato contestato, relativo all'inadempimento dell'obbligo di versamento della cauzione prevista nell'ambito della misura di prevenzione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve attaccarle tutte specificamente; la mancata confutazione anche di una sola di esse rende il motivo inidoneo a scalfire la decisione.
- Ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di versamento della cauzione nell'ambito della misura di prevenzione, non è sufficiente la produzione di una mera autodichiarazione ISEE se essa non consente un effettivo riscontro della capacità reddituale riferita al periodo rilevante.
- La verifica dell'adempimento o dell'inadempimento dell'obbligo di versamento deve essere compiuta con riferimento al termine e al momento stabiliti dalla misura; documentazione successiva o riferita ad annualità non pertinenti non è idonea a dimostrare l'inesigibilità dell'obbligo.
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