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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29430/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta dal destinatario di un decreto ingiuntivo, di dichiarare l'inefficacia del decreto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 188 disp. att. c.p.c., sostenendo che la notificazione del decreto fosse inesistente. In particolare, il ricorrente ha dedotto due vizi: da un lato, la violazione dell'art. 7, commi 2 e 3, L. n. 890/1982, perché il giudice di merito avrebbe errato nel non qualificare come inesistente la notifica pur avendo accertato la falsità dell'attestazione dell'agente postale circa il rifiuto del destinatario; dall'altro, la violazione dell'art. 8, comma 2, L. n. 890/1982, perché il rifiuto del plico da parte di una terza persona presente nel luogo di consegna avrebbe dovuto comportare l'adempimento delle formalità ivi previste, con conseguente inesistenza della notificazione e inefficacia del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto, mentre tutte le difformità dal modello legale integrano nullità sanabile. Nel caso concreto, la notifica a mezzo posta aveva comunque realizzato l'attività di trasmissione e un esito positivo della consegna, poiché il rifiuto del piego da parte di soggetto presente nel luogo di notificazione costituisce evento fisiologico della procedura; l'eventuale erronea individuazione del luogo o la mancata osservanza delle formalità successive non comportano inesistenza, ma al più nullità. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo non era inefficace ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    è il presupposto processuale del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado dopo la conferma in appello, nei limiti consentiti dalla norma

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    consente di far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo in caso di omessa o inesistente notificazione; nel caso concreto la Corte esclude che ricorresse un'inesistenza

  • art. 7, commi 2 e 3, L. 20 novembre 1982, n. 890

    regola la notificazione a mezzo posta e le formalità in caso di rifiuto o irreperibilità; la sua violazione, se sussistente, non conduce necessariamente a inesistenza ma può integrare nullità

  • art. 8, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890

    prevede il deposito presso l'ufficio postale e l'avviso al destinatario quando il piego è rifiutato; la mancata osservanza delle formalità non esclude, di per sé, l'avvenuta notificazione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per affermare che la nullità della notificazione è sanabile mediante rinnovazione ordinata dal giudice

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    compare nel richiamo giurisprudenziale sulle modalità di notificazione, ma non assume rilievo decisivo autonomo nella motivazione

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino del tutto gli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ossia l'attività di trasmissione compiuta da un soggetto abilitato e un esito almeno riconoscibile della consegna; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, nullità.
  • Nella notificazione a mezzo posta, il rifiuto del piego da parte del destinatario o di soggetto presente e legittimato a riceverlo è un esito fisiologico del procedimento e impedisce di parlare di notificazione meramente tentata o omessa.
  • L'erronea individuazione del luogo di notificazione, anche quando il luogo non presenti un collegamento con il destinatario, non incide sugli elementi essenziali della notificazione e produce al più una nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte intimata, anche se effettuata al solo fine di eccepirla, oppure dalla rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • Ai fini della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto di notificazione, non basta un vizio della procedura notificatoria: occorre un'assenza o inesistenza della notificazione nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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