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Legge

L.R. FVG 25/2017

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 25/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel Friuli Venezia Giulia, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, rilasciando autorizzazioni permanenti, prevedendo contributi annuali e giornalieri, limiti quantitativi e divieti, controlli sanitari, sanzioni, norme transitorie e abrogando la previgente disciplina regionale. È in vigore dal 13 luglio 2017, con disposizioni finanziarie riferite agli esercizi 2017-2019 e trasferimenti ai Comuni a decorrere dal 2018.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Friuli Venezia Giulia

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale riorganizza la materia della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio del Friuli Venezia Giulia, riallocando le funzioni all’Amministrazione regionale. La disciplina è costruita nel rispetto dei livelli uniformi di tutela ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini.

Ambito di applicazione e finalità

La normativa si applica esclusivamente al territorio regionale e riguarda i funghi epigei spontanei. Oltre a regolare raccolta e commercializzazione, la legge interviene su autorizzazioni, contributi, controlli, sanzioni, attività divulgative e trasferimenti di risorse ai Comuni.

Autorizzazione alla raccolta

L’autorizzazione alla raccolta ha validità permanente su tutto il territorio regionale. È rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali a chi ha compiuto 16 anni, dopo la frequenza di un corso di almeno 12 ore e il superamento di una prova orale.

Il corso deve riguardare:

  • specie fungine eduli e tossiche più comuni presenti in regione;
  • elementi di ecologia fungina e tossicologia;
  • norme, divieti e comportamenti di raccolta e trasporto;
  • conservazione e preparazione dei funghi.

I corsi possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali e dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale; almeno 4 ore devono essere tenute da micologi abilitati ai sensi del d.m. 686/1996.

La domanda per sostenere la prova orale e ottenere l’autorizzazione va presentata entro il 31 maggio di ogni anno, con il certificato di frequenza. Gli Ispettorati micologici organizzano la prova senza oneri per i candidati e l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla comunicazione del superamento.

Sono esonerati dalla prova orale:

  • i micologi in possesso dell’attestato previsto dal d.m. 686/1996;
  • i titolari di autorizzazioni analoghe rilasciate in altre Regioni italiane, se subordinate al superamento di una prova.

La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l’elenco delle specie utili alla preparazione, gli argomenti e le domande tipo della prova, nonché modello e modalità di rilascio dell’autorizzazione.

Regimi di raccolta e contributi

Per la raccolta in tutto il territorio regionale sono richiesti:

  • l’autorizzazione alla raccolta;
  • la ricevuta del versamento del contributo annuale alla Regione.

Il contributo annuale consente la raccolta per l’intero anno solare in cui è versato; durante l’attività occorre portare documento d’identità, autorizzazione e ricevuta di pagamento. L’importo è stabilito dalla Giunta regionale e non può essere inferiore a 70 euro.

Per la raccolta entro ciascuna area territoriale delle Unioni e dei Comuni:

  • è richiesto il possesso dell’autorizzazione e della ricevuta del contributo annuale versato all’Unione, non inferiore a 25 euro;
  • il versamento vale per l’anno solare;
  • la raccolta nel Comune di residenza è gratuita per i titolari dell’autorizzazione.

È inoltre previsto un regime per non residenti in Regione, senza autorizzazione, che possono raccogliere nelle aree territoriali delle Unioni se:

  • hanno compiuto 16 anni;
  • versano all’Unione il contributo giornaliero, non inferiore a 5 euro.

Il contributo giornaliero vale solo per il giorno o i giorni consecutivi per cui è effettuato e la raccolta è consentita per un massimo di 10 giorni l’anno. In questa ipotesi occorrono documento d’identità e ricevuta del versamento. La Giunta regionale determina importi e modalità di versamento dei contributi annuali e giornalieri.

Raccolta nei fondi di proprietà o in conduzione

Proprietari, titolari di diritti reali di godimento e conduttori dei fondi possono raccogliere nei propri terreni senza autorizzazione e senza pagamento dei contributi, nel rispetto dei limiti quantitativi giornalieri.

Chi intende riservarsi la raccolta deve delimitare il perimetro del terreno con tabelle conformi al modello approvato dal Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito regionale.

Su tutto il territorio regionale è vietata l’istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione

Possono raccogliere gratuitamente per finalità espositive, didattiche, scientifiche e di prevenzione, previa autorizzazione della Direzione centrale competente in materia di biodiversità:

  • dipendenti, collaboratori e studenti di enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario;
  • associati delle associazioni micologiche;
  • soggetti con attestato di micologo ai sensi del d.m. 686/1996.

I legali rappresentanti degli enti, istituti e associazioni, nonché i micologi, possono chiedere l’autorizzazione per sé e per altre 10 persone, allegando relazione sulle finalità, periodo e luogo della raccolta, dati identificativi dei partecipanti e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti.

L’autorizzazione non può superare l’anno solare in cui è rilasciata. Può anche essere rilasciata per il periodo strettamente connesso a mostre, giornate di studio, convegni e seminari, fino a 3 giorni prima della manifestazione e fino al suo termine, anche per un numero di persone superiore a quello ordinario e anche prive dei requisiti soggettivi previsti.

La raccolta autorizzata per tali finalità consente di prelevare al massimo due esemplari per ciascuna delle specie Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo. Durante l’attività occorrono documento d’identità e copia dell’autorizzazione.

Le attività svolte istituzionalmente dalla Regione, dalle AAS e dall’ARPA non sono soggette ad autorizzazione.

Limiti quantitativi, modalità di ricerca e divieti

La raccolta è in ogni caso limitata a 3 kg al giorno pro capite. Il limite può essere superato solo se il raccolto consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.

Per la raccolta effettuata con i contributi annuali o giornalieri, il limite di 3 kg al giorno vale per ciascun soggetto che ha versato il contributo, anche se si avvale di componenti del nucleo familiare in numero non superiore a due.

La ricerca e la raccolta devono avvenire osservando queste regole:

  • la ricerca è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto;
  • sono vietati rastrelli, uncini e strumenti che danneggino terreno, micelio o apparato radicale;
  • i funghi devono essere raccolti interi e completi delle parti utili alla determinazione della specie;
  • è vietata la raccolta e l’asportazione della cotica superficiale del terreno, anche a fini commerciali;
  • i funghi devono essere sommariamente puliti sul posto e riposti in contenitori rigidi e aerati;
  • è vietato l’uso di borse di plastica;
  • chi raccoglie per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non è tenuto alla pulizia sommaria sul posto;
  • è vietato distruggere o danneggiare volontariamente i carpofori di qualunque specie, anche non commestibile o velenosa.

Specie vietate, aree interdette e limitazioni temporali

È vietata la raccolta di:

  • Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
  • Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a 3 cm.

La raccolta è vietata:

  • nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali e nei biotopi, salvo diversa disposizione degli organi di gestione;
  • nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo adiacenti agli stessi, salvo raccolta da parte dei proprietari;
  • nei fondi chiusi ai sensi dell’articolo 841 c.c. e nei terreni tabellati ai sensi della legge.

La Giunta regionale, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, può disporre limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie, per periodi definiti e consecutivi, per ragioni di salvaguardia dell’ecosistema, motivi sanitari o tutela di specie minacciate.

Controlli sanitari e commercializzazione

Le Aziende per l’assistenza sanitaria, tramite gli Ispettorati micologici, assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.

La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati resta disciplinata dal d.P.R. 376/1995. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di salute, può integrare l’elenco delle specie commercializzabili previsto dall’allegato I del decreto statale, trasmettendo le integrazioni al Ministero della sanità.

Commissione scientifica regionale per la micologia

È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali la Commissione scientifica regionale per la micologia, con funzione consultiva su raccolta, problematiche ambientali connesse alle specie fungine e limitazioni temporali alla raccolta.

La Commissione è composta da:

  • Direttore del Servizio competente in materia di funghi, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato;
  • un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie;
  • due esperti designati dalla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia;
  • due rappresentanti degli enti locali designati congiuntamente da ANCI Friuli Venezia Giulia e da UNCEM regionale.

La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica 4 anni, è rinnovabile e opera a titolo gratuito. Le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Attività divulgative e contributi regionali

La Regione promuove iniziative per la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine. A tal fine l’Amministrazione regionale può concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per:

  • mostre, convegni e giornate di studio su temi micologici e naturalistici;
  • materiale informativo e divulgativo;
  • corsi gratuiti per ottenere l’autorizzazione alla raccolta.

La domanda va presentata dal legale rappresentante entro il 31 gennaio di ogni anno, con relazione delle attività programmate, preventivo delle spese e, se richiesto, domanda di anticipazione.

Il contributo è concesso entro 60 giorni dalla scadenza del termine, in regime de minimis. Il decreto di concessione stabilisce termini e modalità di rendicontazione; sono possibili controlli e richieste di documentazione, anche per verificare la gratuità dei corsi. Il contributo è erogato entro 60 giorni dalla rendicontazione; se richiesto, può essere anticipato all’80%, con saldo del 20% entro 60 giorni dalla rendicontazione.

Trasferimenti di risorse ai Comuni

A decorrere dal 2018, la Regione trasferisce annualmente ai Comuni, con la legge di stabilità, risorse complessivamente non superiori a quanto introitato nell’anno finanziario precedente per i contributi annuali versati per la raccolta in tutto il territorio regionale.

La ripartizione avviene così:

  • 85% ai Comuni, anche solo parzialmente, compresi nelle zone montane individuate ai sensi del regolamento UE 1305/2013, in proporzione alla superficie;
  • 15% ai restanti Comuni, sempre in proporzione alla superficie.

La legge di stabilità individua anche Missioni e Programmi di bilancio interessati dai trasferimenti.

Sanzioni, confisca e ritiro dell’autorizzazione

Sono previste sanzioni amministrative per varie violazioni:

  • da 100 a 400 euro per raccolta senza autorizzazione, senza contributo giornaliero, oltre il numero massimo di giornate annue o senza autorizzazione per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;
  • da 75 a 300 euro per raccolta senza il contributo annuale o giornaliero richiesto;
  • da 20 a 80 euro per ogni esemplare per raccolta di specie vietate o superamento del numero massimo consentito per le raccolte a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;
  • da 20 a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione eccedente il limite quantitativo giornaliero;
  • da 25 a 100 euro per violazioni delle modalità di raccolta;
  • da 25 a 100 euro per raccolta in zone vietate o in violazione di limitazioni temporali.

Le violazioni comportano la confisca dei funghi raccolti e il ritiro dell’autorizzazione alla raccolta per l’anno solare in corso e di quella rilasciata per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.

L’irrogazione delle sanzioni spetta alla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

Norme transitorie

Restano valide le autorizzazioni già acquisite ai sensi della precedente legge regionale 12/2000, così come le speciali autorizzazioni temporanee per motivi di studio o per rassegne micologiche rilasciate prima dell’entrata in vigore della nuova legge, fino alla loro scadenza.

I versamenti effettuati ai sensi della previgente disciplina restano validi per tutto il 2017.

Per il solo 2017, l’autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata anche a chi abbia frequentato corsi di almeno 12 ore organizzati da Unioni, Gruppi aderenti, o anche da Gruppi non aderenti o in corso di adesione alla Federazione regionale, con domanda corredata dell’attestato di frequenza.

Per il 2017 la domanda di contributo per le attività divulgative è presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

In attesa del sistema unificato di pagamento, ciascuna Unione comunica al Servizio competente le modalità di pagamento; inoltre, non si applica la sanzione per mancato rispetto del limite di giornate annue di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).

Abrogazioni e regime finanziario

Dal giorno di entrata in vigore della legge sono abrogate la precedente legge regionale 12/2000 e ulteriori disposizioni regionali modificative o collegate, oltre alla legge regionale 23 marzo 2017, n. 2.

Sul piano contabile, le entrate derivanti dai contributi annuali sono accertate nel bilancio 2017-2019 tra le entrate extratributarie; per i contributi alle attività divulgative è autorizzata una spesa complessiva di 50.000 euro nel triennio 2017-2019; le entrate da sanzioni sono anch’esse destinate al bilancio regionale secondo le tipologie indicate.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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