L.R. FVG 28/2017
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 28/2017 aggiorna varie discipline settoriali in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e attività venatoria, introducendo contributi, nuove competenze amministrative, sanzioni e regole organizzative. Molte misure hanno decorrenza 2017-2019 o dal 1° gennaio 2018; alcune norme sono transitorie e riferite a domande/procedimenti avviati entro termini puntuali.
Disposizioni regionali su agricoltura biologica, agriturismo, tartufi, forestazione, pesca e caccia
Disposizioni regionali su risorse agricole, forestali, ittiche e attività venatoria
La legge interviene in modo ampio sull’ordinamento del Friuli Venezia Giulia nei settori agricolo, forestale, ittico e venatorio. La disciplina risultante aggiorna competenze amministrative, regole procedurali, contributi e sanzioni, con diverse disposizioni transitorie e numerose decorrenze limitate al 2017-2019 o dal 1° gennaio 2018.
Agricoltura biologica e sostegno ai controlli
La legge aggiorna la disciplina regionale dell’agricoltura biologica adeguandola al regolamento (CE) n. 834/2007 e rafforzando il sistema degli aiuti per coprire i costi dei controlli obbligatori sulle aziende biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione. Gli aiuti sono concessi agli organismi di controllo, non direttamente alle aziende, e riguardano la SAU situata in regione.
Possono beneficiare del sostegno le aziende che:
- siano micro, piccole o medie imprese attive nella produzione primaria;
- non siano imprese in difficoltà;
- risultino iscritte nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica.
Gli aiuti:
- non sono cumulabili con altri aiuti sugli stessi costi;
- non coprono controlli effettuati direttamente dalle aziende;
- possono coprire costi di controlli richiesti dalla normativa UE, se l’importo è quantificato.
Le domande sono presentate dagli organismi di controllo entro il 31 dicembre di ogni anno per i costi dell’anno successivo. La concessione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, fino all’80% delle spese preventivate al netto IVA. Se le risorse non bastano, i contributi sono ridotti proporzionalmente.
È prevista una disciplina transitoria di prima applicazione: per il 2017 le domande erano da presentare entro il 31 agosto 2017 per spese da sostenere dal 1° settembre 2017.
Agriturismo
La disciplina dell’agriturismo viene adeguata al nuovo assetto territoriale regionale. In particolare, per una specifica previsione dell’articolo 2 della legge regionale 25/1996, il riferimento alla provincia di Trieste è sostituito con l’area territoriale Giuliana.
Vengono inoltre soppressi o modificati riferimenti ormai non più attuali a Province e Comunità montane. La legge abroga alcuni articoli della disciplina previgente e stabilisce che gli articoli 17 e 19 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, fino alla loro conclusione. Per il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 19, la durata è però ridotta da dieci a cinque anni.
Tartufi: competenze, formazione, sanzioni
La legge trasferisce alla struttura dell’ERSA competente numerose funzioni prima attribuite alle Province in materia di tartufi, tra cui autorizzazioni, pareri, variazioni del calendario di raccolta e adempimenti amministrativi connessi alla disciplina della raccolta e della coltivazione.
Sul piano promozionale, la Regione è autorizzata a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, anche tramite corsi di formazione e aggiornamento e addestramento dei cani. A tal fine può concedere contributi alle associazioni dei tartufai, secondo criteri e modalità stabiliti da regolamento regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
La legge sostituisce anche l’intero regime sanzionatorio, prevedendo multe da 50 euro a 2.000 euro a seconda della violazione, oltre alla confisca del materiale raccolto e al ritiro del tesserino per l’anno in corso nei casi previsti. Le entrate da sanzioni sono acquisite al bilancio regionale.
Altre disposizioni in materia agricola
Sono introdotte o modificate varie misure di sistema:
- i criteri per l’accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale sono demandati a deliberazione della Giunta regionale;
- per alcune misure del PSR 2007-2013 il vincolo di destinazione decennale è ridotto a cinque anni dalla decisione individuale di finanziamento;
- per la misura 11 del PSR 2014-2020 sono considerate valide specifiche forme di conduzione del terreno risultanti dal fascicolo aziendale;
- sono previste anticipazioni finanziarie ai GAL per la sottomisura 19.1, con obbligo di restituzione entro 15 giorni dall’accredito, senza garanzie;
- è previsto un contributo al Comune di Cormons per la candidatura UNESCO del paesaggio rurale Collio/Brda;
- per domande presentate entro aprile 2017 ai sensi della legge regionale 15/2000 si applicano le regole del regolamento attuativo del 2000.
La legge conferma inoltre un contributo per la ristrutturazione della casera di malga Valinis, ma per finalità diverse: il riattamento della viabilità di accesso alla malga.
Bonifica, consorzi e strumenti finanziari
In materia di bonifica e consorzi di bonifica, la legge modifica la disciplina della rappresentanza comunale e del mandato dei sindaci nei Consigli dei delegati, con effetto differito per alcune modifiche ai rinnovi dei Consigli o alle sostituzioni dei componenti. Prevede inoltre che, nelle delegazioni amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica, il finanziamento sia erogato al 100% all’atto della delegazione.
È anche inserita una disposizione che consente al Programma di sviluppo rurale di attivare ulteriori strumenti finanziari e autorizza l’Autorità di Gestione a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore, previa consultazione di Avvocatura regionale e Direzione bilancio.
Valanghe e rischio idrogeologico
La disciplina sulle valanghe viene riscritta: la Regione istituisce e aggiorna un catasto delle valanghe come sistema informativo dinamico, e la Direzione centrale competente elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV), approvata con decreto del Presidente della Regione e recepita dai Comuni negli strumenti urbanistici.
Nelle aree classificate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P4) del PAI.
Associazioni fondiarie e interventi forestali
La legge introduce nella normativa forestale le associazioni fondiarie come strumento per migliorare la gestione dei fondi, ricostituire unità produttive economicamente sostenibili e favorire occupazione e nuove imprese agricole e forestali. Le associazioni possono riguardare terreni pubblici o privati, anche incolti o abbandonati, e sono disciplinate dai propri statuti nel rispetto del codice civile.
La Regione può concedere contributi:
- fino al 100% delle spese di costituzione e gestione dell’associazione;
- fino all’80% delle spese per i piani di gestione associata.
In materia di lavori forestali, la legge consente integrazioni contrattuali per il personale operaio secondo una procedura controllata dalla Giunta regionale e dalla Direzione centrale; prevede inoltre la possibilità di sospendere i lavori in caso di pericolo per il bosco o per vincolo idrogeologico, o se manca il direttore dei lavori.
Pesca di mestiere e pesca/acquacoltura
La disciplina della pesca di mestiere nelle acque interne viene aggiornata definendo l’attività come impresa esercitata in via esclusiva o prevalente, comprendente cattura, pesca-turismo, itti-turismo e attività connesse non prevalenti. La legge non si applica alle acque della conterminazione della laguna di Marano-Grado, salvo gli impianti fissi già esistenti.
L’esercizio richiede la licenza di categoria A rilasciata dalla Direzione centrale competente ai pescatori in possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali; i titolari sono iscritti in un elenco regionale. Sono previste regole per l’iscrizione dei mezzi nautici e per i rapporti con altre amministrazioni.
In materia di pesca e acquacoltura è istituita la Commissione consultiva locale per i compartimenti di Trieste e Monfalcone, con durata quinquennale, composizione mista pubblico-privata e funzioni consultive su leggi, regolamenti, piani e interventi del settore. Fino alla sua costituzione continuano a operare le commissioni precedenti.
La legge introduce anche una sanzione da 1.000 a 3.000 euro per l’uso di attrezzi da pesca professionale in laguna di Marano-Grado in violazione dei provvedimenti gestionali.
Attività venatoria e formazione dei cacciatori
La parte più ampia della legge riguarda la riforma della disciplina venatoria regionale. Vengono ridefinite le abilitazioni, gli esami, l’organizzazione della formazione e la tenuta degli elenchi regionali dei dirigenti venatori e dei cacciatori.
Per gli esami abilitativi è richiesto, per alcune prove, l’attestato di frequenza di corsi preparatori organizzati da associazioni venatorie, organizzazioni professionali agricole o associazioni di protezione ambientale; la Regione concede contributi per tali corsi. Le commissioni d’esame sono composte da almeno tre membri, con almeno un dipendente regionale presidente.
Sono introdotte nuove regole su:
- caccia di selezione e caccia tradizionale agli ungulati, con orari specifici e apposita abilitazione;
- recupero della fauna selvatica ferita tramite conduttori e cani da traccia abilitati, anche con riconoscimento di abilitazioni ottenute in altre Regioni;
- gestione dei cinghiali, con permessi annuali rafforzati per l’abbattimento;
- obblighi durante lo spostamento a piedi del cacciatore, che deve tenere il fucile scarico e nel fodero fuori dagli orari consentiti;
- controllo delle annotazioni sul tesserino venatorio, limitato ai casi di effettivo esercizio o attitudine di caccia.
Per le Riserve di caccia e le aziende venatorie si ridefiniscono requisiti organizzativi, regolamenti di fruizione, durata delle autorizzazioni, ruolo del direttore della Riserva, esposizione dei trofei e regole per la gestione delle zone cinofile. È previsto il commissariamento della Riserva in caso di mancata partecipazione all’esposizione dei trofei o di mancata iscrizione del direttore nell’elenco regionale dopo il primo esame utile.
Centri di lavorazione della selvaggina e contributi straordinari
La legge promuove la realizzazione di centri di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nelle aree regionali con maggior numero di abbattimenti. A questo fine autorizza contributi in conto capitale per l’adeguamento di macelli e centri di sezionamento già esistenti, necessari al riconoscimento come centri di lavorazione della selvaggina.
Possono presentare domanda:
- i gestori di macelli o centri di sezionamento già riconosciuti, con disponibilità dell’immobile per almeno sei anni;
- le pubbliche amministrazioni proprietarie, anche se prive del riconoscimento.
La domanda va presentata entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, con relazione, elaborati grafici, preventivo e impegni alla gestione quinquennale e al conferimento della selvaggina. L’istruttoria è affidata a una Commissione di valutazione; i contributi sono concessi nel regime de minimis, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per le domande, e l’erogazione finale è subordinata al riconoscimento definitivo del centro.
Sono previste anche:
- una misura straordinaria per il Comune di Pontebba, per un centro di sezionamento nella zona Canal del Ferro-Val Canale;
- contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per centri di raccolta della selvaggina tramite celle di refrigerazione, entro il limite di tre celle per Distretto.
Regime finanziario, decorrenze e abrogazioni
La legge contiene numerose autorizzazioni di spesa a carico del bilancio 2017-2019 per le diverse misure agricole, forestali, ittiche e venatorie. Molte di queste coprono annualità specifiche 2017, 2018 o 2019 e sono dunque storicamente circoscritte.
Sono inoltre previste diverse abrogazioni di norme regionali precedenti, sia in materia agricola sia forestale e venatoria, con conseguente superamento di disposizioni ormai non più operative.
Decorrenza ed effetti temporali
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia, molte disposizioni hanno efficacia differita:
- alcune norme venatorie si applicano dall’1 gennaio 2018;
- alcune norme transitorie valgono solo per procedimenti o domande presentati entro termini specifici del 2017;
- più contributi e misure finanziarie sono limitati alle annualità 2017-2019.
Nel complesso, il provvedimento risulta in larga parte legato a un contesto amministrativo e finanziario ormai concluso, pur lasciando in vigore la struttura normativa di base nelle materie trattate.
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