L.R. FVG 19/2017
Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2017 modifica la l.r. 5/2016 su AUSIR, elezione dei componenti dell’Assemblea, nomina del Direttore generale, statuto, Commissario liquidatore e partecipazione degli enti locali. Entrata in vigore il 15/06/2017; disciplina transitoria fino alla nomina degli organi e al completamento della chiusura delle Consulte d’ambito.
Modifiche alla disciplina regionale su servizio idrico integrato e rifiuti urbani
Modifiche alla disciplina regionale del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2017 interviene sulla l.r. 5/2016, riorganizzando alcuni profili dell’AUSIR e della governance degli ambiti territoriali del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani. Le modifiche riguardano soprattutto le modalità di elezione e funzionamento dell’Assemblea regionale d’ambito, la figura del Direttore generale, l’approvazione dello statuto e la fase transitoria di chiusura delle Consulte d’ambito.
Elezione dei componenti dell’Assemblea regionale d’ambito
La legge riformula le regole per l’elezione di un componente dell’Assemblea regionale d’ambito tramite conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale.
- In prima convocazione, l’elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
- Dalla seconda convocazione, risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti validi tra i presenti.
- Se il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non convoca la conferenza entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell’AUSIR, provvede nei cinque giorni successivi il Sindaco del Comune seguente per popolazione, e così via fino all’effettiva convocazione.
- I verbali delle conferenze dei Sindaci sono inviati al Presidente dell’AUSIR e, per conoscenza, all’Assessore regionale competente in materia di ambiente.
Partecipazione provvisoria all’Assemblea
È previsto un meccanismo sostitutivo temporaneo per garantire la funzionalità dell’Assemblea nelle more dell’elezione dei componenti o in caso di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti non ancora sostituiti.
- Partecipano provvisoriamente i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti nelle aree di aggregazione che non hanno ancora eletto il proprio rappresentante. Questa previsione opera solo fino alla regolare elezione dei componenti o alla loro sostituzione.
Direttore generale e rappresentanza legale dell’ente
La legge precisa che il Direttore generale dell’AUSIR è il legale rappresentante dell’Ente. Si tratta di un chiarimento funzionale alla definizione dei poteri di rappresentanza e gestione del vertice amministrativo.
Statuto dell’AUSIR e sequenza degli adempimenti
Viene ridefinito l’ordine degli adempimenti istituzionali.
- L’Assemblea regionale d’ambito approva lo statuto dell’AUSIR successivamente alla nomina del Direttore generale.
- È soppressa la precedente previsione che assegnava all’Assessore un successivo termine per l’approvazione dello statuto.
- Il termine per alcuni adempimenti dell’Assessore viene ridotto da trenta a quindici giorni.
- Nelle more della nomina del Presidente dell’AUSIR, la richiesta di convocazione delle conferenze dei Sindaci è formulata dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente.
Commissario liquidatore e chiusura delle Consulte d’ambito
La disciplina transitoria della liquidazione delle Consulte d’ambito viene integrata e in parte prorogata.
- L’incarico del Commissario liquidatore cessa con il trasferimento all’AUSIR dei saldi di bilancio delle Consulte d’ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dell’ente.
- È abrogata una lettera del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 5/2016.
- Il termine del 30 giugno 2017 è sostituito con il 31 agosto 2017.
- Il Commissario incaricato deve garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato.
- I saldi di bilancio sono trasferiti dai gestori del servizio; se le Consulte d’ambito sono interessate da procedure di cui all’articolo 26, comma 1, il trasferimento avviene solo al termine di tali procedure.
Partecipazione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito
La legge introduce una clausola di garanzia per assicurare la partecipazione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, richiamando la normativa statale in materia di servizio idrico integrato e di governo degli ambiti territoriali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina modificata si applica quindi dal 15 giugno 2017.
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