L.R. FVG 26/2017
Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina del Friuli Venezia Giulia sulla prevenzione e il contrasto al GAP: aggiorna definizioni, rafforza i divieti di collocazione degli apparecchi vicino ai luoghi sensibili, introduce obblighi informativi, nuove sanzioni, una maggiorazione/reduzione IRAP dal 2018 e contributi per la riconversione delle sale. Prevede anche norme transitorie per gli adeguamenti e per la fruizione dei benefici fiscali.
Modifiche alla disciplina regionale sul contrasto al gioco d'azzardo patologico
Modifiche alla disciplina regionale sul gioco d’azzardo patologico
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, rafforzando la prevenzione, il contenimento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo patologico. La disciplina risultante incide su definizioni, competenze di Comuni e Regione, limiti territoriali, pubblicità, fiscalità e contributi.
Definizioni e ambito applicativo
Vengono aggiornate le definizioni rilevanti per l’applicazione della legge, tra cui:
- apparecchi per il gioco lecito;
- gioco d’azzardo patologico o GAP;
- sala da gioco e sala scommesse;
- luoghi sensibili;
- installazione degli apparecchi;
- concessionario;
- vetustà e guasto dell’apparecchio.
Tra i luoghi sensibili rientrano, tra gli altri, scuole, centri di formazione professionale, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie e sociosanitarie, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, luoghi di aggregazione per anziani, istituti di credito, bancomat, esercizi di compravendita di preziosi e oro usati, stazioni ferroviarie.
Competenze regionali e misure di prevenzione
La Regione, attraverso i Piani di zona e i Piani attuativi locali, coordina gli interventi di prevenzione e trattamento. Collabora inoltre con associazioni di categoria, Camere di commercio, enti e terzo settore per promuovere un codice etico di autoregolamentazione rivolto agli esercenti, finalizzato alla sorveglianza delle fragilità dei giocatori, alla legalità e al contrasto della criminalità organizzata.
È previsto il potenziamento dell’assistenza, anche tramite un numero verde regionale per segnalazioni e richieste di aiuto, con primo ascolto, assistenza e orientamento ai servizi competenti.
Informazione ai giocatori e buone pratiche
I gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività con apparecchi per il gioco lecito o raccolta di scommesse devono avere a disposizione indicazioni di buone pratiche sul gioco d’azzardo, comprensive di informazioni sulle probabilità reali di vincita e di un test rapido di autovalutazione del rischio di dipendenza. Il materiale deve essere esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.
Marchio regionale e iniziative nelle scuole
La precedente disciplina del marchio “Slot-Free-FVG” viene sostituita da un generico marchio regionale. È considerato rilevante, ai fini delle agevolazioni, il fatto che gli esercenti disinstallino volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
La Regione incentiva progetti nelle scuole secondarie di secondo grado per la creazione del marchio, con finalità di benessere sociale e coinvolgimento della cittadinanza; a tali progetti può essere destinato un importo massimo straordinario di 5.000 euro.
Requisiti per benefici regionali e premialità comunali
Per l’accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali è requisito essenziale l’assenza di apparecchi per il gioco lecito nei locali di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi di intrattenimento.
La legge di stabilità regionale può inoltre prevedere forme di premialità per i Comuni che applicano il divieto di installazione e che mostrano risultati positivi sul proprio territorio.
Divieti territoriali, distanze e installazioni
È vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse entro 500 metri dai luoghi sensibili.
La distanza è misurata lungo il percorso pedonale più breve, dal centro in basso della porta di ingresso del locale interessato a quello del luogo sensibile.
Sono equiparati a nuova installazione:
- il rinnovo del contratto tra esercente e concessionario;
- la stipulazione di un nuovo contratto dopo rescissione o risoluzione;
- il trasferimento dell’apparecchio in altro locale per cambio sede.
Sono invece ammessi:
- la sostituzione degli apparecchi nel corso del contratto, per vetustà o guasto;
- il nuovo contratto in caso di subingresso, se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui stesso concessionario, nessuna modifica contrattuale, stessi apparecchi e stesso locale.
I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili, tenendo conto di impatto urbano, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica.
Comunicazioni al SUAP e pubblicità dei luoghi sensibili
Ogni installazione, rinnovo, nuovo contratto o sostituzione deve essere comunicata al Comune tramite SUAP entro 10 giorni. In caso di sostituzione, la comunicazione deve indicare le cause di vetustà o guasto.
I Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio, ai soli fini di pubblicità e fermo il divieto applicabile.
Orari, controllo e tutela dei minori
I Comuni stabiliscono gli orari di apertura:
- per le sale giochi, non oltre 13 ore giornaliere, compresi i festivi;
- per gli esercizi commerciali con apparecchi come attività complementare, non oltre 8 ore giornaliere.
Devono inoltre fissare le relative sanzioni amministrative.
La legge vieta:
- qualsiasi pubblicità relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse;
- l’uso degli apparecchi e congegni per il gioco lecito ai minori di 18 anni;
- l’oscuramento delle vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito.
I Comuni svolgono funzioni di vigilanza e controllo sui locali interessati.
Interventi sociali e collaborazione territoriale
I Comuni partecipano alla presa in carico delle persone affette da GAP e al sostegno dei familiari per gli aspetti di tutela sociale, promuovendo se necessario l’amministratore di sostegno.
Promuovono inoltre reti di collaborazione con associazioni, volontari e aziende sanitarie, con iniziative culturali, di socializzazione, formazione e informazione inserite nei Piani di zona.
Devono infine fornire alle autorità statali competenti informazioni sulle situazioni presenti nel proprio territorio per agevolare prevenzione e contrasto da parte di Forze dell’ordine e polizie locali.
Regime fiscale IRAP
Dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2018:
- l’aliquota IRAP è maggiorata dello 0,92% per esercizi pubblici, commerciali e circoli privati con apparecchi per il gioco lecito;
- l’aliquota è ridotta dello 0,92% per chi disinstalla volontariamente tutti gli apparecchi, per i tre periodi d’imposta successivi alla disinstallazione.
La riduzione non si applica alle sale scommesse ed è soggetta alla disciplina europea sugli aiuti de minimis. I beneficiari devono presentare telematicamente la dichiarazione sugli aiuti de minimis nei termini della dichiarazione IRAP.
Contributi per la riconversione delle sale
La Regione è autorizzata a concedere contributi per le spese di riconversione delle sale che ospitano apparecchi per il gioco lecito, a favore di esercizi, circoli privati e altri luoghi di intrattenimento che disinstallano gli apparecchi.
I contributi:
- sono disciplinati da regolamento regionale;
- coprono spese per arredi e attrezzature per discipline sportive riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione;
- sono concessi in regime de minimis nella misura del 90% della spesa ammissibile, fino a 5.000 euro;
- escludono comunque l’IVA dalla spesa ammissibile.
Sanzioni e destinazione dei proventi
Le violazioni dei divieti e degli obblighi previsti dalla legge sono soggette alle sanzioni amministrative comunali. In caso di reiterazione delle violazioni, le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nei minimi e nei massimi; per la reiterazione delle violazioni più gravi è prevista anche la sospensione dell’attività da 10 a 60 giorni.
I Comuni incamerano i proventi delle sanzioni e li destinano al finanziamento delle attività di vigilanza e controllo.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti nella prevenzione del GAP, nella tutela dei soggetti vulnerabili e nel contenimento dei costi sociali.
Ogni tre anni presenta una relazione che include:
- andamento del fenomeno del gioco a rischio di dipendenza;
- interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione;
- dati sulle attività che hanno ottenuto il marchio regionale;
- eventuali premialità comunali;
- effetti delle variazioni IRAP;
- numero e proventi delle sanzioni;
- andamento della domanda e dell’offerta di assistenza e trattamento.
La relazione è resa pubblica sul sito del Consiglio regionale.
Disposizioni transitorie
Le attività già in corso alla data di entrata in vigore devono adeguarsi al divieto di distanza dai luoghi sensibili entro:
- 5 anni, per sale da gioco o sale scommesse;
- 3 anni, per ogni altra attività.
Il mancato adeguamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste.
In prima applicazione, l’elenco dei luoghi sensibili va pubblicato entro 120 giorni.
Per l’IRAP, in prima applicazione la disinstallazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 per beneficiare della riduzione nel periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2018. Per gli esercizi già attivi, la riduzione si applica solo se la disinstallazione avviene almeno un anno prima della scadenza del termine transitorio di 3 anni, con esclusione delle sale scommesse.
Il regolamento attuativo sui contributi per la riconversione va approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Aggiornamenti normativi di coordinamento
La legge aggiorna anche la normativa regionale sulle aliquote IRAP, introducendo una specifica riduzione per gli esercenti che disinstallano gli apparecchi, cumulabile solo nei limiti previsti con altre riduzioni regionali. Inoltre, sostituisce nelle disposizioni vigenti il riferimento alle “Aziende per i servizi sanitari” con “Aziende sanitarie”.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 21 lug 2017L.R. FVG 29/2017
- Legge · 21 lug 2017L.R. FVG 28/2017
- Legge · 21 lug 2017L.R. FVG 27/2017
- Legge · 7 lug 2017L.R. FVG 25/2017
- Legge · 4 ago 2017L.R. FVG 31/2017
- Legge · 4 ago 2017L.R. FVG 30/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →