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Legge

L.R. FVG 29/2017

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

Normativa regionaleL.R. FVG 29/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29/2017 introduce interventi per infrastrutture marittime, fluviali, portuali e trasporti, oltre a importanti semplificazioni in edilizia, lavori pubblici, urbanistica, paesaggio e biodiversità. Contiene anche misure finanziarie e transitorie, inclusi regimi temporanei su contributi e un aiuto triennale al trasporto ferroviario di bramme, soggetto a notifica UE.

Misure per infrastrutture, edilizia, urbanistica, paesaggio e biodiversità in Friuli Venezia Giulia

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale

La legge regionale disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, un insieme coordinato di interventi per potenziare infrastrutture, portualità, trasporti, edilizia, pianificazione territoriale, paesaggio e tutela della biodiversità. Il provvedimento punta al recupero dell’esistente, al contenimento del consumo di suolo e alla semplificazione dei procedimenti, con alcune misure a efficacia temporale limitata o legate a specifici procedimenti contributivi.

Infrastrutture marittime, fluviali e sistema idroviario

La Regione assume la gestione manutentiva del demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale, per garantire sicurezza della navigazione e tutela ambientale. Il sistema idroviario regionale comprende canali e vie di navigazione interna, in particolare quelli della laguna di Marano e Grado, la Litoranea Veneta e i canali afferenti, nonché alcuni canali marittimi costieri. La disciplina della navigazione interna, i limiti e le fasce di rispetto sono demandati a decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e parere consiliare competente.

Programmazione, attuazione e accordi per i dragaggi

Gli interventi manutentivi sono realizzati dalla struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna sulla base di un programma con dati sullo stato della rete, criticità, priorità e fonti di finanziamento, aggiornabile in ogni momento. Il programma è sottoposto al parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura, con regime transitorio fino alla costituzione della nuova Commissione prevista dalla normativa regionale.

Gli interventi possono essere realizzati anche tramite delegazione amministrativa intersoggettiva. I dragaggi manutentivi, intesi come ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati su progetto definitivo-esecutivo approvato dal direttore competente.

La Regione può inoltre stipulare accordi e convenzioni con soggetti privati titolari o gestori di marine, porti e approdi turistici per l’esecuzione ordinaria degli interventi manutentivi o per la loro partecipazione finanziaria. Per tali finalità l’occupazione dei beni demaniali è gratuita e non soggetta a canoni o concessioni.

Conferimento dei sedimenti da dragaggio

I sedimenti da dragaggio sono considerati una risorsa e, ove possibile, devono essere riutilizzati in loco per ripristini morfologici e contrasto all’erosione. In ambito lagunare, nelle more del Piano di gestione Natura 2000 della laguna di Marano e Grado, è data priorità al ripristino di velme, barene e arginature in prossimità delle aree di dragaggio o in aree peri-lagunari, con applicazione della procedura di cui all’articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto dell’intesa Stato-Regione del 4 settembre 2012.

Accelerazione delle procedure per i dragaggi

Per i dragaggi manutentivi finalizzati al ripristino della navigabilità in sicurezza, le verifiche e i pareri necessari sono circoscritti al conferimento e al riutilizzo dei materiali, nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria. Le autorizzazioni hanno validità quinquennale per interventi periodici con modalità operative analoghe; se il ripristino morfologico avviene per fasi, restano efficaci fino al completamento.

Portualità e trasporto intermodale

Per il canale di accesso al Porto di Monfalcone la Regione promuove un’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Azienda speciale per il Porto di Monfalcone, al fine di assicurare i finanziamenti statali già destinati all’opera. La legge prevede inoltre sostegni ai servizi tecnico-nautici nei porti di Porto Nogaro e Monfalcone.

È istituito un regime di aiuto triennale, soggetto a notifica preventiva alla Commissione europea, per un servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro tra i porti regionali e le aziende delle zone industriali di interesse regionale. Il contributo è riconosciuto all’impresa logistica individuata con manifestazione di interesse, fino a 54 euro per bramma e comunque entro il 30% dei costi totali del servizio. Il regime può essere progressivamente ridotto e diviene efficace solo dopo esito positivo della notifica UE.

Trasferimento di funzioni provinciali e trasporti pubblici

Per le attività di revisione e collaudo dei mezzi regionali la Regione si avvale delle Stazioni di Controllo presso gli uffici territoriali della motorizzazione civile regionale. Le procedure di motorizzazione civile sono ricondotte a un unico ambito territoriale regionale, con utilizzo indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Per i procedimenti contributivi non ancora conclusi al momento del trasferimento delle funzioni provinciali, l’Amministrazione regionale può applicare i regolamenti provinciali vigenti al tempo del trasferimento, fissando anche termini perentori per lavori e rendicontazione.

In materia di trasporto pubblico regionale e locale la legge aggiorna la disciplina della gratuità o agevolazione di viaggio per specifiche categorie, modifica regole sui gestori dei servizi, coordina l’accesso alle infrastrutture viarie e demanda a regolamento la disciplina di autorizzazioni e concessioni sulle strade regionali.

Commissione di monitoraggio del trasporto merci e viabilità

I componenti del Comitato di monitoraggio e coordinamento previsti dalla normativa sul trasporto pubblico decadono all’entrata in vigore della legge e vengono rinominati secondo la disciplina regionale vigente. La durata del Comitato resta triennale e decorre dal 3 agosto 2016.

Incentivi per lavori pubblici e gestione dei contributi

La legge riscrive il sistema degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici: fino al 2% dell’importo dei lavori a base di gara confluisce in un fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici. L’80% del fondo è destinato a RUP, progettazione, direzione lavori, collaudi e funzioni analoghe, con limite massimo annuale per dipendente pari al 50% del trattamento economico complessivo lordo.

Il restante 20% è destinato ad acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie per innovazione, banche dati, efficientamento informatico e servizi ai cittadini; una parte può finanziare tirocini o dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici.

Per le opere finanziate con contributo regionale, i termini di inizio e ultimazione lavori, nonché le eventuali proroghe, sono fissati dall’organo concedente. In caso di ritardo sul termine finale, il contributo può essere confermato con nuovo termine o anche dopo l’ultimazione se l’interesse pubblico risulta pienamente realizzato.

Anticipazioni finanziarie agli enti locali per progettazioni

La Regione è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie agli enti locali per coprire spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, oltre che per concorsi di progettazione e di idee. Le anticipazioni sono assegnate a sportello, entro il limite di un’opera per ente, erogate all’80% su documentazione di affidamento incarico e restituite entro 60 giorni dalla stipula del contratto d’appalto, con possibilità di proroga motivata; in difetto si applicano recupero e interessi legali.

Interventi contributivi e interpretazioni autentiche

Sono chiariti diversi aspetti delle spese ammissibili: rientrano tra le spese finanziabili anche le indagini diagnostiche e geognostiche propedeutiche ai progetti. La legge interviene anche su alcuni regimi contributivi pregressi, consentendo in casi specifici conferme di contributi già concessi, proroghe e integrazioni, con riferimento a esercizi o procedure determinati.

Gestione dati e banda larga

Il servizio regionale competente è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale per finalità di sicurezza stradale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La Regione può inoltre concedere quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti di sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca, nonché a soggetti gestori di strade.

Paesaggio: PPR, parchi e semplificazioni autorizzative

La legge rivede la disciplina del Piano paesaggistico regionale. Alcuni aggiornamenti del PPR, come la ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici, le integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, gli adeguamenti della normativa d’uso, le linee guida, il recepimento da parte degli enti locali e gli indicatori di monitoraggio, sono approvati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta, senza le ordinarie procedure previste per altri aggiornamenti.

I Parchi naturali regionali devono conformare o adeguare il piano di conservazione e sviluppo alle previsioni del PPR entro i termini fissati dal Piano. Anche i Comuni devono conformare o adeguare gli strumenti urbanistici generali al PPR entro i termini e con le modalità stabiliti dallo stesso Piano, con disciplina della partecipazione ministeriale rimessa al PPR.

In via transitoria, fino all’adeguamento del regolamento regionale al d.P.R. 31/2017, si applicano le disposizioni più ampie del medesimo decreto; i rinvii al d.P.R. 139/2010 si intendono riferiti al d.P.R. 31/2017.

Biodiversità e prati stabili

La disciplina regionale sui prati stabili viene aggiornata con rinvio al regime degli aiuti compatibili previsto dal regolamento UE n. 651/2014, in sostituzione del precedente regolamento “de minimis” agricolo. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della legge regionale n. 9/2005.

Edilizia: contenimento del consumo di suolo, sicurezza sismica e nuove categorie di intervento

Il codice regionale dell’edilizia viene profondamente modificato. Tra i principi generali vengono espressamente richiamati il contenimento del consumo di suolo, il recupero del patrimonio esistente e la sicurezza sismica.

La disciplina delle distanze tra pareti finestrate e pareti antistanti viene coordinata con il PTR e con il Codice civile; le zone B0 e assimilate sono equiparate alle zone A ai fini delle distanze minime. Sono inoltre esclusi dal calcolo della distanza alcuni manufatti accessori, come sporti di gronda, terrazze, logge, rampe, volumi tecnici, tettoie e pergolati, salvo diversa previsione urbanistica.

Attività edilizia libera e attività edilizia libera asseverata

La legge riscrive la nozione di attività edilizia libera, indicando in modo analitico numerose opere realizzabili senza titolo preventivo, tra cui manutenzioni ordinarie, strutture di cantiere temporanee, barriere architettoniche senza modifica di sagoma, opere geognostiche temporanee, sistemazioni di terreno entro limiti quantitativi e temporali, serre mobili stagionali, depositi temporanei, opere di arredo urbano, impianti energetici di piccola taglia, recinzioni e interventi di demolizione di opere abusive.

Per alcuni interventi è richiesta una semplice comunicazione di inizio lavori con indicazione della presunta fine, che non può superare 12 mesi. In presenza di immobili vincolati restano necessari i pareri o le autorizzazioni previsti dalla disciplina di tutela.

Viene introdotta l’attività edilizia libera asseverata, per interventi che non ricadono nel permesso di costruire, nella SCIA o nell’attività edilizia libera ordinaria. Tra questi: manutenzione straordinaria, mutamenti di destinazione d’uso consentiti, pertinenze fino a determinati limiti volumetrici, tettoie non realizzabili come edilizia libera, interventi di risparmio energetico, eliminazione barriere architettoniche con alterazione della sagoma, opere sportive senza volumetria, parcheggi pertinenziali entro distanze massime e scavi/reinterri entro 6.000 mc.

La comunicazione deve essere asseverata da tecnico abilitato e contenere relazione tecnica, elaborati grafici e dati dell’impresa, salvo esecuzione diretta nei casi consentiti. Il termine massimo di efficacia è di tre anni dalla data di inizio lavori; l’interessato deve comunicare la fine lavori e produrre la documentazione di aggiornamento catastale o le certificazioni impiantistiche dovute.

SCIA, permesso di costruire e agibilità

La SCIA assume un ruolo centrale, sostituendo la vecchia denuncia di inizio attività. Sono ricondotti a SCIA gli interventi di restauro e risanamento conservativo con rilevanza strutturale, gli ampliamenti entro il 20% di volume o superficie utile, alcune ristrutturazioni edilizie, chioschi e strutture per esercizi pubblici entro limiti prefissati, nonché opere come abbaini, terrazze a vasca, poggioli, balconi, rampe e scale aperte.

La legge disciplina anche la SCIA in alternativa al permesso di costruire e la documentazione da presentare quando la SCIA comprende altri assensi o adempimenti. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la SCIA, decorso il relativo termine, sono irrevocabili e comportano il contributo di costruzione, salvo mancata realizzazione dell’attività.

La segnalazione certificata di agibilità sostituisce il precedente certificato di agibilità. Essa attesta sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e conformità dell’opera e degli impianti. Va presentata entro 30 giorni dalla fine lavori per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni e interventi su edifici esistenti che incidano sulle condizioni di agibilità. I Comuni devono controllare almeno il 20% delle segnalazioni ricevute.

Contributo di costruzione, esoneri e riduzioni

La disciplina del contributo di costruzione viene aggiornata: esso è dovuto per permesso di costruire, SCIA anche alternativa e attività edilizia libera asseverata quando vi sia incremento della superficie imponibile. Sono previste modalità specifiche per modifiche di destinazione d’uso, frazionamenti, ristrutturazioni, recuperi e interventi in ambiti soggetti a pianificazione attuativa.

La legge consente al Consiglio comunale di deliberare riduzioni fino al 50% del contributo per interventi di recupero in zone improprie prive delle opere di urbanizzazione richieste, se il Comune non intende programmare o realizzare tali opere.

Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente

Vengono introdotte misure in deroga per il miglioramento energetico o igienico-funzionale degli edifici esistenti, finalizzate alla riqualificazione del patrimonio edilizio e al contenimento del nuovo consumo di suolo. Tali interventi sono ammessi entro un ampliamento massimo di 200 mc complessivi, con ulteriori limiti e condizioni per zone A, B0, D2, D3 e H. Non sono cumulabili con altre discipline speciali o bonus volumetrici una tantum e devono rispettare i limiti del Codice civile, i vincoli paesaggistici e le altre esclusioni espressamente previste.

Sismica e verifiche tecniche

La legge rafforza la disciplina delle costruzioni in zona sismica e introduce procedure per verificare la rispondenza alle norme tecniche di opere realizzate o in corso di esecuzione. L’accertamento può avvalersi degli organismi tecnici regionali; sono inoltre previsti oneri per il coordinamento di tali organismi, finanziati con stanziamenti dedicati per l’anno 2017.

Pianificazione territoriale e varianti urbanistiche

La normativa regionale sulle varianti urbanistiche di livello comunale viene aggiornata con nuove condizioni per l’ammissibilità e con un ampliamento delle fattispecie. In particolare, vengono rivisti i casi di incremento del rapporto di copertura per insediamenti extra-residenziali, le modifiche alle norme tecniche di attuazione e i limiti di soglia, oltre alle regole transitorie per i PRPC e gli altri strumenti urbanistici attuativi fino all’entrata in vigore del PTR.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenze

Le domande di permesso di costruire presentate prima dell’entrata in vigore della legge sono definite secondo la disciplina previgente, con facoltà di ritirare l’istanza e ripresentarla secondo la nuova disciplina se i lavori non sono ancora iniziati. Per le commissioni regionali competenti alla determinazione dell’indennità definitiva, fino alla loro costituzione continuano a operare quelle già esistenti.

La legge abroga numerose disposizioni di leggi regionali precedenti in materia di lavori pubblici, urbanistica, sismica, edilizia, prati stabili e trasporti. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Profili di obsolescenza

Molte disposizioni contengono regimi transitori o finanziamenti riferiti a specifici esercizi 2017-2019, a procedure ormai concluse o a termini scaduti; tali parti hanno oggi rilevanza pratica limitata. Restano invece di interesse le norme strutturali sull’edilizia regionale, sulla pianificazione e sulla disciplina procedurale, nei limiti delle successive modifiche intervenute.

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