Sentenza n. 9519/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 17.10.2025; e per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 17 ottobre 2025 un’istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, sostenendo che il Ministero fosse obbligato a concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e che tali termini fossero inutilmente decorsi senza l’adozione di un provvedimento conclusivo. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’accoglimento dell’azione contro il silenzio presupponga l’esistenza di un obbligo di provvedere e il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento. Nel caso concreto, ha accertato l’obbligo del Ministero di pronunciarsi sulla domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonché l’inutile decorso dei termini, senza che fosse stato adottato il provvedimento finale. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, stabilendo che, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell’interessata, questi provveda entro i successivi 180 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione contro il silenzio dell’amministrazione, finalizzata all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e all’ordine di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di richiedere, se necessario, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio è accoglibile quando l’amministrazione è titolare di un obbligo di provvedere e il termine previsto per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso senza l’adozione di un provvedimento finale.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, ove necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1133/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1134/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1135/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1136/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1137/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 mag 2026Sentenza n. 1138/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →