Cassazione Penale, Sentenza n. 116/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e del diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e n.6 c.p. L'imputato contestava: 1) che la condotta fosse mera costrizione ("pati") senza effetto costrittivo ulteriore idoneo a integrare l'elemento materiale del reato; 2) il rifiuto delle attenuanti per aver rilasciato una quietanza liberatoria e per avere operato un risarcimento del danno, ritenuto dal giudice non pienamente satisfattivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa alla contestazione generale della responsabilità (primo punto), ritenendola generica e manifestamente infondata. Ha invece accolto in parte il secondo motivo con riferimento al trattamento sanzionatorio: ha rilevato contraddittorietà nella motivazione della corte territoriale circa la rilevanza del risarcimento e della quietanza, nonché l'assenza di adeguata valutazione del ravvedimento dimostrato dall'indennizzo. Perciò ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo esame sulla valutazione delle circostanze alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano; ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Definisce la violenza privata: è configurabile quando violenza o minaccia abbiano l'effetto di costringere qualcuno a compiere, tollerare o omettere una condotta diversa dall'atto violento stesso; non si configura quando l'atto violento corrisponde unicamente all'evento naturale (mero "pati"), salvo che dalla condotta non emerga un'azione o effetto ulteriore costrittivo
art. 61 n.1 cod. pen.
Aggravante richiamata in sede di merito ed esclusa dal Tribunale; citata nel contesto del bilanciamento delle circostanze
art. 62 n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante collegata al risarcimento del danno prima del processo: può essere riconosciuta se il risarcimento appare realmente satisfattivo e prova il ravvedimento del reo; il giudice può disattenderla ma deve motivare adeguatamente la decisione
art. 62 n.6 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa alla speciale tenuità del danno per reati commessi per scopo di lucro: applicabile solo a reati tipicamente perseguiti per profitto, non pertinente alla fattispecie di violenza privata in esame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della censura nel ricorso per cassazione alle esigenze di sintesi procedurale; il ricorso deve comunque essere sufficientemente specifico e motivato per non essere dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La violenza privata richiede un effetto costrittivo che si estrinsechi in una condotta diversa dall'atto violento stesso: se la violenza produce soltanto il "pati" relativo all'atto violento, potrebbe non integrarsi l'elemento del reato, salvo che vi siano atti successivi o ulteriori che aggravino l'effetto costrittivo
- Il risarcimento del danno e la quietanza liberatoria possono fondare il riconoscimento di attenuanti (in particolare l'art. 62 n.4), ma il risarcimento deve essere totale ed effettivo nella sua rilevanza come segno di ravvedimento; il giudice può comunque disattendere l'accordo, ma deve motivare in modo congruo e non contraddittorio
- Il giudice di merito non può fornire valutazioni contraddittorie sulla stessa circostanza processuale (ad es. valutare al contempo la rilevanza e l'irrilevanza dello stesso risarcimento); l'assenza di coerenza motivazionale può comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- La speciale tenuità del danno (art. 62 n.6) è applicabile solo ai reati per scopo di lucro; non è in generale sostitutiva di un'attenuante fondata sul risarcimento/ravvedimento
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; ragioni generiche o non argomentate portano all'inammissibilità del motivo
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