Cassazione Penale, Sentenza n. 9444/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era imputato di tentato furto aggravato per avere, durante l'orario di lavoro, sottratto o tentato di impossessarsi di tre cassette (circa 105 Kg) di polpa di peperoncino di proprietà della ditta Industria Salumi Sant'Angelo s.r.l., come accertato dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle segnalazioni aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo (mancanza di motivazione) generico e aspecifico; il secondo (rigetto della rinnovazione dell'istruttoria, cioè confronto con il teste Pintaudi e perizia sulle registrazioni video) manifestamente infondato perché la rinnovazione è istituto eccezionale e nel caso non era necessaria né utile dato che la responsabilità risultava già accertata dal compendio probatorio; la terza doglianza (omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità) inammissibile per mancanza di interesse, poiché le condizioni oggettive per applicare la causa di non punibilità non ricorrono (reato tentato, aggravato e con recidiva reiterata, pena massima superiore a cinque anni). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un rimedio eccezionale subordinato alla dimostrazione dell'incompletezza dell'indagine e all'impossibilità per il giudice di decidere senza di essa; la valutazione del giudice di merito è rimessa alla sua discrezionalità e, se correttamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se ricorrono precise condizioni oggettive; non è utile né applicabile quando, come nel caso di tentato furto aggravato con recidiva reiterata, la pena prevista supera il limite (pena massima superiore a cinque anni) che renderebbe la misura inefficace.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (confronti tra parti/testimoni, perizie su nuovi elementi) è eccezionale: il ricorrente deve dimostrare che senza quella prova il giudice non poteva decidere; il giudizio di merito su tale questione è largamente discrezionale e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
- Le decisioni basate su immagini di videosorveglianza e riscontri aziendali possono costituire compendio probatorio sufficiente per la condanna se vi è riconoscimento dell'imputato e coerenza logica degli elementi, anche in assenza di ulteriori perizie richieste dalla difesa.
- Le censure generiche e aspecifiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione i punti di fatto e di diritto ritenuti erronei nella motivazione impugnata.
- La mancata pronuncia su una richiesta che, anche se fosse accolta, non porterebbe a utilità pratica per l'imputato (per es. causa di non punibilità palesemente inapplicabile) può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse; tuttavia, è preferibile che il giudice di merito affronti esplicitamente le richieste rilevanti.
- In caso di contestazione di rinnovazione probatoria in sede d'appello, è utile che la difesa dimostri specificamente in che modo le prove richieste possano incidere sul risultato del giudizio, evidenziando l'incompletezza del dibattimento di primo grado.
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