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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39850/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti alla Cassazione il decreto con cui il Tribunale di Ancona aveva rigettato l’opposizione al diniego della Commissione territoriale, relativo alle domande di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. La vicenda concreta riguardava un cittadino nigeriano che riferiva di essere fuggito dal Paese d’origine per sottrarsi a riti di iniziazione connessi a pratiche di magia nera e a un contesto familiare e territoriale ritenuto pericoloso. Con tre motivi denunciava: l’erroneo esame delle sue dichiarazioni e la mancata considerazione di una più generale situazione di violenza nel Paese; la violazione dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 sulla protezione sussidiaria; la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 10 Cost., per omessa attivazione di poteri istruttori sulla protezione umanitaria. La Corte, però, ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura spillata al ricorso non recava alcuna espressione idonea a certificare che il suo rilascio fosse successivo alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre osservato, in via assorbita, che i motivi erano comunque inammissibili perché il giudizio di credibilità era sorretto da motivazione sufficiente, la censura sulla violenza generalizzata non scalfiva l’uso di fonti aggiornate e attendibili, e il motivo sulla protezione umanitaria non si confrontava con la ratio decidendi fondata sull’insussistenza di specifiche condizioni di vulnerabilità e sulla mancata allegazione di elementi di integrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di valida procura alle liti, poiché nella materia disciplinata dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarlo espressamente. La procura presente nel caso concreto era priva di tale certificazione. La Corte ha anche aggiunto che, comunque, tutti e tre i motivi sarebbero stati inammissibili nel merito. Non sono state liquidate spese per mancanza di controricorso; è stato però disposto che il ricorrente versi l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono richiamati come basi formali dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure non superano il vaglio di ammissibilità e, in ogni caso, non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    È evocato per la protezione sussidiaria, ma la censura è ritenuta inammissibile perché contrappone fonti non idonee a scalfire l'accertamento di merito fondato su fonti aggiornate e affidabili.

  • artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. 286/1998

    Sono richiamati in relazione alla protezione umanitaria; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio decidendi sull’assenza di vulnerabilità e di elementi di integrazione.

  • art. 10 Cost.

    È invocato dal ricorrente quale parametro a sostegno della protezione umanitaria, ma la doglianza è reputata non decisiva rispetto alle ragioni della sentenza impugnata.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Per i ricorsi in materia di protezione internazionale la procura speciale deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per escludere che l’atto di costituzione del Ministero, in assenza di discussione orale in camera di consiglio, valga come controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, posto a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Serve come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere un’indicazione espressa della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore; la mancanza di tale requisito determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice di merito ha motivato il giudizio di credibilità del richiedente in modo sufficiente e conforme al minimo costituzionale, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
  • La censura sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 deve confrontarsi con le fonti internazionali specificamente utilizzate dal giudice di merito e dimostrarne l’inidoneità o l’obsolescenza; la mera contrapposizione di fonti generiche o non temporalmente riferite è insufficiente.
  • Il motivo relativo alla protezione umanitaria deve misurarsi con la ratio decidendi fondata sull’assenza di vulnerabilità concreta e sulla mancanza di allegazioni circa l’integrazione nel Paese di accoglienza; altrimenti è inammissibile.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in questa materia, l’ulteriore contributo unificato è dovuto dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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