Cassazione Penale, Sentenza n. 46674/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva escluso la gravità indiziaria rispetto a uno dei capi e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il capo residuo. Il ricorrente sosteneva di avere svolto unicamente attività tecnica (ritiro e montaggio di un condizionatore) su incarico di Messineo, senza partecipazione all'estorsione; deduceva che il condizionatore forse non era stato neppure ritirato (intercettazione del 24/2/2021), denunciava violazione del principio della domanda cautelare per la diversa ricostruzione del fatto (veicolazione della richiesta estorsiva versus ritiro del bene) e contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. per mancanza del requisito soggettivo dell'agevolazione mafiosa nei suoi confronti.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto che dall'ordinanza impugnata non emergesse con sufficiente chiarezza l'apporto concorsuale fornito da Filandro, né fosse adeguatamente motivato se egli avesse effettivamente ritirato il condizionatore o se fosse consapevole della natura estorsiva della consegna. Ha osservato che il comportamento contestato può apparire neutro rispetto all'attività lavorativa del ricorrente e che mancava prova della effettiva esecuzione del presunto "mandato" di veicolare la richiesta estorsiva. Per queste ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale per nuovo esame, con richiesta di integrare la motivazione e verificare concretamente i fatti.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod.pen.
L'aggravante per agevolazione dell'associazione mafiosa richiede un elemento soggettivo e la dimostrazione che la condotta abbia effettivamente favorito l'associazione; la sua applicazione è subordinata alla preventiva verifica della gravità indiziaria sul reato sottostante
principio della domanda cautelare / principio di corrispondenza
Il provvedimento cautelare deve essere congruamente ancorato alla fattispecie contestata nella domanda: mutazioni non chiarite nella ricostruzione fattuale (es. sostituire il 'ritiro del bene' con la 'veicolazione della richiesta estorsiva') richiedono adeguata motivazione e non possono essere adottate sulla base di elementi incerti
concetto giurisprudenziale di "gravi indizi di colpevolezza"
Per misure cautelari serve un quadro indiziario chiaro circa l'apporto causale e la consapevolezza dell'agente; meri comportamenti neutrali o riconducibili all'attività lavorativa non bastano a fondare la gravità indiziaria
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari occorre dimostrare in modo adeguatamente motivato l'apporto concorsuale e la consapevolezza dell'imputato rispetto alla finalità del reato: atti neutri o propri dell'attività professionale possono non essere sufficienti
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro complesso: frasi ambigue o riferimenti non seguiti da prove di esecuzione non sono di per sé idonee a provare la partecipazione a reati estorsivi
- Il quadro indiziario deve chiarire se il bene era provento di estorsione o se l'imputato fosse consapevole che la consegna sarebbe stata gratuita per effetto di una pregressa pressione criminale
- L'aggravante per "agevolazione mafiosa" richiede un nesso causale e un elemento soggettivo specifico; può essere esclusa rispetto a terzi che abbiano fornito solo un servizio tecnico senza volontà o consapevolezza di favorire l'associazione
- Se il giudice di merito modifica la ricostruzione dei fatti rispetto alla imputazione originaria deve fornire motivazione esaustiva: in mancanza, il provvedimento cautelare può essere annullato e la materia rimessa per un nuovo esame
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