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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22820/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza di condanna, per avere omesso di depositare unitamente all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. I ricorrenti sostenevano invece che avevano già eletto domicilio in precedenza (al momento dell'arresto) e che tale dichiarazione risultava nel fascicolo processuale e nel frontespizio della sentenza, nonché che la lettura della norma imposta dalla Corte d'appello introduceva un requisito temporale non previsto dalla legge e inconciliabile con altre disposizioni (es. art. 161 c.p.p.) e con i principi costituzionali richiamati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di appello e deve essere successiva alla sentenza impugnata (o, se effettuata prima, va comunque essere depositata con l'atto di appello per essere efficace). La Corte ha respinto la tesi che la presenza della dichiarazione nel fascicolo o l'esistenza di elezione anteriore possa supplire all'onere formale, affermando che la regola di ammissibilità non può dipendere da circostanze di fatto (es. voluminosità del fascicolo). Ha altresì rigettato il profilo di incostituzionalità prospettato. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 a titolo di contribuzione alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che unitamente all'atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio; tale dichiarazione deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata o, se effettuata anteriormente, deve comunque essere depositata unitamente all'atto di appello per essere efficace.

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina l'invito dell'autorità giudiziaria ad eleggere o dichiarare domicilio per la notificazione di taluni atti (richiamato dalla difesa per sostenere una diversa interpretazione), ma la Corte ha ritenuto la norma non idonea a escludere l'onere previsto dall'art. 581, 1-ter.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    La nuova formulazione limita la durata dell'efficacia della dichiarazione/elezione di domicilio compiuta nel precedente grado, coerentemente con l'interpretazione che richiede una dichiarazione successiva o comunque depositata con l'appello.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nella specie con fissazione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto/modificato la disposizione in tema di formalità di impugnazione (art. 581, 1-ter) con l'obiettivo di semplificare le formalità di rito e favorire la celerità; la Corte considera la regola coerente con tale finalità, richiedendo comunque l'adempimento formale.

  • artt. 3, 24, 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa in prospetto di illegittimità costituzionale (disparità, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza); la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio costituzionale, sostenendo che la norma riguarda modalità di esercizio dell'attività difensiva del difensore e non limita il diritto di impugnare.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è un requisito di ammissibilità: va depositata unitamente all'atto di impugnazione e, per essere efficace, dev'essere successiva alla sentenza impugnata o comunque riversata nell'atto di appello.
  • La mera esistenza di una precedente elezione/dichiarazione di domicilio nel fascicolo processuale o nel frontespizio della sentenza non supplisce all'obbligo formale: l'onere deve risultare dall'atto di impugnazione.
  • Le regole di ammissibilità processuale non possono essere derogate in base a fattori di fatto (es. voluminosità del fascicolo) o alla mera difficoltà di reperire atti: il rispetto formale è necessario per evitare l'inammissibilità.
  • Le questioni di possibile conflitto con principi costituzionali (diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza) sono difficilmente rittenute fondate quando la norma incrimina solo modalità accessorie e procedurali dell'esercizio della difesa e non l'esercizio del diritto sostanziale di impugnare.
  • Prassi prudenziale per i difensori: in caso di impugnazione, allegare sempre e contestualmente all'atto di gravame una nuova dichiarazione o elezione di domicilio per eliminare il rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche.

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