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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01965/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare attuazione a una precedente sentenza tributaria che aveva annullato una cartella di pagamento emessa ai fini IRAP. Nelle more, l'Ufficio aveva effettuato il rimborso richiesto, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere da parte della CTR e compensazione delle spese. Il contribuente aveva già ottenuto dalla Cassazione l'accoglimento di un primo ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese, perché la compensazione era stata ritenuta errata. Riassunto il giudizio, la CTR aveva poi liquidato complessivamente le spese del giudizio di ottemperanza, di legittimità e di rinvio in euro 4.000,00. Con il nuovo ricorso il contribuente deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 4 del d.m. 55/2014 e 4 del d.m. 37/2018, nonché dell'art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi consentiti dai parametri applicabili, fosse stata operata in modo forfettario e complessivo senza distinzione per fasi e senza adeguata motivazione, e che avrebbe dovuto ammontare a euro 12.466,01. Chiedeva inoltre la decisione nel merito, non residuando altri accertamenti di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che, quando la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avviene secondo i parametri del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi risultanti dalla massima riduzione consentita. Ha quindi censurato la CTR per avere liquidato somme inferiori a tali soglie, per di più in modo complessivo e senza distinzione tra fasi né specificazione di oneri e accessori. Non ha però deciso nel merito sulla quantificazione, perché la determinazione concreta del compenso resta riservata al giudice di merito entro i parametri di legge. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà rideterminare le spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente la denuncia in cassazione di violazione di legge e nullità della sentenza per vizi della decisione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    non consente alla Corte di decidere nel merito la quantificazione delle spese quando residua un apprezzamento discrezionale del giudice di merito entro i parametri di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio per la regolazione delle spese in relazione alla soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio come norma sulla compensazione delle spese, ritenuta erroneamente applicata dalla CTR.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    impone che il compenso professionale non sia liquidato in misura meramente simbolica o incongrua rispetto al decoro della professione.

  • art. 4, d.m. 55/2014

    la liquidazione va effettuata tenendo conto dei parametri per fasi processuali; nel testo novellato opera il limite di riduzione massima rispetto ai valori medi, che il giudice non può superare in diminuzione.

  • art. 4, d.m. 37/2018

    ha reso inderogabili le soglie minime di riduzione rispetto ai valori parametrali medi, limitando la discrezionalità del giudice nella liquidazione.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    rinvia a un decreto ministeriale per l'aggiornamento biennale dei parametri medi dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 7, L. 247/2012

    indica tra i criteri regolatori la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali.

Massime di principio

  • Quando i compensi professionali e le spese di lite sono liquidati secondo i parametri del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere oltre la riduzione massima consentita rispetto ai valori medi tabellari.
  • La liquidazione deve rispettare la scansione per fasi processuali prevista dai parametri tariffari; una liquidazione globale e forfettaria è censurabile se impedisce il controllo della corretta applicazione delle tabelle.
  • La determinazione concreta del compenso, entro i limiti minimo e massimo fissati dai parametri, resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione quando siano necessari ulteriori apprezzamenti discrezionali.
  • Il compenso professionale non può essere liquidato in misura simbolica o irragionevolmente compressa, perché ciò contrasterebbe con il decoro della professione e con la trasparenza nella determinazione dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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