Cassazione Penale, Ordinanza n. 12276/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata la decisione di merito sulla responsabilità penale; resta ferma la condanna già pronunciata in appello, con conferma della recidiva e del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 11/04/2025. L'unico motivo deduceva il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che la doglianza, pur formalmente riferita alla motivazione, in realtà investe una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Inoltre osserva che la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato e corretto sia sull'applicazione della recidiva, valorizzando il legame di specificità dei reati addebitati, il loro ravvicinamento temporale, la maggiore capacità a delinquere e la maggiore riprovevolezza della condotta, sia sulla determinazione della pena, che era stata fissata al minimo edittale con il minimo aumento per la continuazione. Il ricorrente, invece, aveva formulato censure generiche e prive di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva può essere ritenuta quando la sequenza e la specificità dei reati, in un arco temporale circoscritto, evidenziano una maggiore capacità a delinquere e una maggiore riprovevolezza della condotta.
art. 81 c.p.
Il giudice può applicare il minimo aumento per la continuazione; la determinazione dell'aumento rientra nella discrezionalità di merito se sorretta da motivazione non illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva e sulla quantificazione della pena non è deducibile in cassazione quando si risolve in una mera contestazione del merito della valutazione discrezionale del giudice, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza elementi concreti quali la specificità dei precedenti o dei reati contestati, la loro collocazione temporale e la maggiore capacità a delinquere desumibile dalla condotta.
- La dosimetria della pena è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha applicato una pena base prossima al minimo edittale e ha spiegato il criterio seguito per gli aumenti per continuazione.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione impugnata; censure generiche o non mirate non consentono il vaglio di legittimità e conducono all'inammissibilità.
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