Cassazione Civile, Ordinanza n. 31894/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Una associazione sportiva dilettantistica impugna in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2008. La lite nasce da un recupero a tassazione fondato, da un lato, sulla negata spettanza del regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche e, dall'altro, sulla disconoscimento di costi dedotti per asserita mancanza di idonea documentazione. In cassazione la contribuente deduce sei motivi: (1) nullità del giudizio per violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il motivo sulla sottoscrizione dell'avviso fosse stato introdotto tempestivamente come motivo aggiunto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di valida delega e per mancata prova della legittimazione del sottoscrittore; (3) e (4) violazione della disciplina sulle associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che l'iscrizione nel registro CONI non fosse requisito costitutivo del regime agevolato, essendo sufficiente l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e l'affiliazione federale; (5) violazione dell'art. 109 TUIR per il mancato riconoscimento di costi che la ricorrente assume documentati e inerenti; (6) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, assumendo che, in un accertamento extracontabile, anche i costi dovessero essere ricostruiti con gli stessi criteri probatori dei ricavi. L'Agenzia resiste sostenendo l'inammissibilità e/o infondatezza delle doglianze.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, inammissibili il quinto e il sesto, e accoglie il terzo e il quarto motivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, perché verifichi se, per l'anno d'imposta 2008, sussistesse il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese. La Corte afferma che, per il periodo d'imposta in esame, non poteva essere ritenuta decisiva la sola iscrizione o non iscrizione al registro in termini assoluti secondo la lettura fatta dalla CTR, occorrendo verificare il riconoscimento CONI nei termini previsti dall'art. 7 d.l. 136/2004. Le valutazioni di merito sulla documentazione dei costi restano invece insindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I nuovi motivi possono riguardare il deposito di nuovi documenti non conosciuti; una questione di diritto sulla legittimità dell'atto impositivo, come il vizio di sottoscrizione, doveva essere dedotta originariamente e non con motivo aggiunto.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato."
La Corte ritiene tardiva la censura sulla mancata produzione della delega, perché non proposta nel ricorso originario; non affronta nel merito la dedotta invalidità della sottoscrizione oltre tale profilo di ammissibilità.
art. 1 legge 16 dicembre 1991, n. 398
Per il regime agevolato occorrono l'affiliazione a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e il rispetto del limite dei proventi commerciali del periodo precedente.
art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289
La Corte richiama i requisiti formali previsti per gli enti dilettantistici e osserva che la disciplina del 2004 ha inciso sul sistema di riconoscimento ai fini sportivi.
art. 7 d.l. 28 maggio 2004, n. 136
"il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche"
Nel periodo considerato il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI era rilevante per verificare la spettanza del regime agevolato; la CTR non aveva accertato se tale riconoscimento sussistesse in concreto.
art. 4, comma 6-quater, d.l. 22 marzo 2004, n. 72
È richiamato per l'abrogazione dell'art. 90, comma 20, l. 289/2002, con effetti sul sistema del registro CONI.
legge 21 maggio 2004, n. 128
Legge di conversione che ha disposto l'abrogazione del comma 20 dell'art. 90 l. 289/2002.
art. 17 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39
È richiamato per l'abrogazione, dal 2021, dell'art. 7 d.l. 136/2004.
art. 4 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39
Istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport.
art. 6 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39
Disciplina modalità e documentazione per l'iscrizione al nuovo registro nazionale.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi ritenuti documentati e inerenti.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La doglianza viene dichiarata inammissibile perché mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio; la Corte conferma che il giudizio di merito sulla documentazione dei costi non è sindacabile in cassazione.
art. 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La ricorrente lo richiama per sostenere che per gli enti non commerciali non sarebbe richiesta l'iscrizione nel registro CONI.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari, il motivo aggiunto può essere utilizzato per fatti o documenti sopravvenuti o non conosciuti, ma non per introdurre per la prima volta una questione di diritto già deducibile nel ricorso originario.
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, se non dedotta tempestivamente con specifico motivo, non può essere recuperata successivamente come motivo aggiunto.
- Per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, la spettanza dei benefici va verificata alla luce della disciplina temporaneamente applicabile e dei relativi requisiti; nel sistema delineato per l'anno d'imposta considerato, è decisivo accertare il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI secondo la normativa allora vigente.
- In cassazione non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o delle risultanze documentali: le valutazioni di merito sulla idoneità e riferibilità dei documenti a giustificazione dei costi restano insindacabili se sorrette da motivazione non apparente.
- Quando la controversia riguarda la deducibilità di costi in ambito fiscale, la censura deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e non limitarsi a sollecitare una diversa lettura dei documenti prodotti.
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