Sentenza n. 14882/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento a) del provvedimento emesso dal responsabile settore IX^, dott.ssa Francesca Romana Gabrielli del Comune di Tarquinia in data 07.08.2025 prot. N. 33920 e comunicato all'odierno ricorrente in data 22.08.2025 a mezzo posta, con il quale il Comune di Tarquinia comunicava diniego avverso la domanda di sanatoria edilizia presentata in data 06.12.2004 prot. n. 29254 fascicolo n. 523, condono edilizio per l'anno 2004, dalla Sig.ra Provan Allison, dante causa del Sig. Perrini Guido Stefano riguardante l'ampliamento abitazione e modifiche prospettiche di una unità immobiliare assentita con C.E: n. 1459/1971 in loc. Pian di Spille Tarquinia 8 NCEU fg. 128 part.lla n. 98); b) del provvedimento del responsabile settore 9^ pianificazione e assetto del territorio, Arch. Romana Gabrielli, emesso in data 03.03.2025 prot. N. 9915 mai comunicato all'odierno ricorrente con il quali veniva formalizzato preavviso di diniego in relazione alla domanda di sanatoria edilizia presentata in data 06.12.2004 prot. n. 29254 fascicolo n. 523 condono edilizio per l'anno 2004, dalla Sig.ra Provan Allison, dante causa del Sig. Perrini Guido Stefano, per carenza documentale ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, non notificato al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a una domanda di terzo condono, preceduto da preavviso di diniego per carenza documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria edilizia e il presupposto preavviso di diniego, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 21-octies della l. 241/1990 e del diritto di partecipazione procedimentale. In particolare, ha sostenuto di non avere ricevuto il preavviso, che sarebbe stato trasmesso soltanto al tecnico incaricato per la presentazione dell’istanza paesaggistica e all’indirizzo della dante causa, deceduta, anziché al proprio indirizzo. Ha inoltre dedotto che, se tempestivamente informato, avrebbe potuto produrre la documentazione richiesta, tra cui la prova della titolarità dell’immobile, la dichiarazione di successione e l’accettazione dell’eredità, così da ottenere un esito favorevole. È stata altresì lamentata l’omessa considerazione dell’istanza di proroga di trenta giorni, presentata il 31 marzo 2025, per reperire la documentazione richiesta. Il ricorrente ha contestato anche, in termini generici e non provati, l’errore dell’amministrazione nella descrizione degli interventi edilizi e nella loro riconduzione alle diverse tipologie previste dalla disciplina del condono.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi per connessione. Ha rilevato anzitutto che, pur lamentando la mancata notificazione del preavviso, il ricorrente aveva comunque interloquito sul suo contenuto, presentando al Comune un’istanza di proroga per depositare la documentazione richiesta, ricevuta quattro mesi prima del diniego definitivo. Il Collegio ha poi affermato che il rigetto di una domanda di condono edilizio è atto dovuto e vincolato quando risultino insussistenti i presupposti di legge; pertanto, la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale non determina l’illegittimità del diniego se l’interessato non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel caso concreto il preavviso richiedeva dodici documenti mancanti e chiarimenti sulla non coincidenza tra gli interventi oggetto del parere paesaggistico e quelli indicati nella domanda di condono. Il diniego ha rilevato il mancato deposito della documentazione e la diversa qualificazione degli interventi, riconducibili a tipologie differenti. Inoltre, la mancata prova del pagamento del saldo degli oneri concessori costituiva un’autonoma ragione decisoria idonea, di per sé, a sostenere il diniego e non era stata specificamente censurata. Il ricorrente non ha allegato né provato perché non avrebbe potuto produrre la documentazione nel lungo periodo intercorso tra la richiesta di proroga e il diniego, né durante il giudizio; non ha quindi assolto all’onere di dimostrare che il contraddittorio avrebbe condotto a un risultato diverso. Le spese non sono state liquidate, poiché le amministrazioni resistenti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata o irregolare comunicazione dei motivi ostativi non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale quando il ricorrente non dimostri che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto determinare un esito diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
Il vizio partecipativo non conduce all’annullamento dell’atto quando, per la natura vincolata del potere e per l’assenza di prova della concreta incidenza della partecipazione, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Il rigetto della domanda di condono edilizio è atto dovuto e vincolato in presenza dell’insussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- Il rigetto di una domanda di condono edilizio costituisce esercizio di attività vincolata quando l’amministrazione accerti l’insussistenza dei presupposti previsti dalla disciplina speciale; in tale ipotesi il vizio relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta l’annullamento dell’atto se l’interessato non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Chi deduce l’omessa o irregolare comunicazione del preavviso di diniego deve dimostrare, in concreto, quali elementi o documenti avrebbe prodotto e la loro idoneità a modificare l’esito del procedimento; la mera allegazione della possibilità di partecipare non è sufficiente.
- La presenza di una ragione autonoma, adeguatamente idonea a sostenere il diniego di condono edilizio, non specificamente censurata dal ricorrente, è sufficiente a sorreggere il provvedimento e rende irrilevanti le contestazioni rivolte ad altre autonome motivazioni.
- La mancata risposta dell’amministrazione a una richiesta di proroga del termine per integrare la documentazione non determina automaticamente l’illegittimità del diniego, soprattutto quando l’interessato non provi l’effettiva impossibilità di produrre la documentazione nel periodo successivo e durante il giudizio.
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