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Sentenza

Sentenza n. 8954/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di appuntamento per presentare domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202600370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per presentare domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un ricorso contro il silenzio formatosi sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all’amministrazione di procedere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la fissazione dell’appuntamento aveva attivato il procedimento amministrativo e reso non più utile una pronuncia di condanna dell’amministrazione a provvedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell’enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorrente lo ha utilizzato per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la fissazione dell’appuntamento ha eliminato l’utilità della pronuncia richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente fa venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia che imponga all’amministrazione di procedere e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza amministrativa integra, quando era proprio tale adempimento a essere richiesto, l’attivazione del procedimento e rende improcedibile l’azione contro il silenzio, senza implicare necessariamente che il procedimento si sia già concluso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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