Ordinanza n. 201/2026 - Napoli, Sezione 8
per la declaratoria di illegittimità e per l’annullamento a) del silenzio serbato dal Comune di Calvi Risorta e dal Consorzio A.S.I. di Caserta in ordine all’istanza prot. n. 5087 del 03.06.2024 con la quale la ricorrente ha diffidato l’Ente: “1) a provvedere all’immediata restituzione degli immobili siti nel Comune di Calvi Risorta distinti in catasto al foglio n. 20, particelle nn. 139, 5031, 5033, 5044, 5057, nonchè al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima occupazione; 2) in alternativa alla richiesta che precede, procedere all’acquisizione sanante dei beni sopradescritti, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e per l’effetto a corrispondere un risarcimento pari al valore della superficie occupata al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale, nonché il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, consistente nell’interesse del 5% sul valore della superficie occupata al momento dell’adozione del provvedi-mento di acquisizione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi”.; b) nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4863/2025, con sostituzione del commissario ad acta precedentemente nominato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto la sentenza n. 4863/2025, con la quale il TAR aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Calvi Risorta e dal Consorzio A.S.I. di Caserta sull'istanza volta alla restituzione di alcuni immobili occupati, al risarcimento dei danni oppure, in alternativa, all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La sentenza aveva imposto alle amministrazioni di provvedere entro 90 giorni, prevedendo, in caso di inadempimento, l'intervento di un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale del Comune di Caserta, con facoltà di delega. Il commissario designato ha successivamente rinunciato all'incarico, motivando la rinuncia con l'eccessivo impegno lavorativo derivante dallo scioglimento del Consiglio comunale di Caserta per infiltrazioni mafiose. Persistendo il mancato adempimento delle amministrazioni intimate, si è reso necessario individuare un nuovo commissario per l'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata la rinuncia del Segretario Generale del Comune di Caserta, in quanto sorretta da ragioni adeguate, e lo ha sostituito nelle funzioni di commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 4863/2025. Il nuovo commissario è il Dirigente preposto alla Direzione Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Direzione dotato delle necessarie competenze. Sono rimaste ferme tutte le ulteriori prescrizioni e i termini stabiliti nella sentenza da eseguire. Il termine di 90 giorni per l'attivazione in via sostitutiva decorre dalla comunicazione dell'ordinanza al nuovo commissario; gli uffici di segreteria sono stati incaricati di provvedere immediatamente alla comunicazione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
acquisizione sanante dei beni occupati illegittimamente
La sentenza da eseguire aveva previsto, quale possibile modalità di definizione della situazione di occupazione illegittima, l'acquisizione sanante degli immobili da parte dell'amministrazione, in alternativa alla restituzione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo, nell'ambito dell'ottemperanza e in presenza del persistente inadempimento, può assicurare l'esecuzione della pronuncia mediante la nomina o sostituzione di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora il commissario ad acta precedentemente nominato rinunci all'incarico per ragioni adeguatamente motivate e persista l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può procedere alla sua sostituzione individuando un funzionario di altra amministrazione dotato delle necessarie competenze.
- La sostituzione del commissario ad acta non comporta la riapertura dei termini o la modifica delle prescrizioni contenute nella sentenza da eseguire, salvo quanto espressamente stabilito dal giudice; il termine per l'attivazione sostitutiva può essere fatto decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza al nuovo commissario.
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