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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31241/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione risarcitoria proposta da un condominio contro la società costruttrice dell'edificio, deducendo la sussistenza di gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società, ritenendo tempestiva la denunzia dei vizi. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1669 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato il momento della 'scoperta' dei difetti e avesse attribuito valore decisivo alla relazione del ctu nell'accertamento tecnico preventivo, quando invece il condominio avrebbe conosciuto i vizi già in data anteriore tramite sopralluogo e perizia di parte; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1669, comma 2, c.c. e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse esaminato solo la questione della decadenza per tardiva denuncia, senza pronunciarsi specificamente sull'eccezione di prescrizione annuale dell'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e processuali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare ha osservato che il motivo sul vizio di motivazione non poteva essere esaminato oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato, e che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. era inammissibilmente diretta contro la valutazione delle prove. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte d'appello, avendo accertato come dies a quo la data del deposito della relazione del ctu nell'accertamento tecnico preventivo, aveva implicitamente e comunque esaminato e respinto sia l'eccezione di decadenza sia quella di prescrizione, poiché la successiva citazione era stata notificata entro l'anno. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Disciplina la responsabilità dell'appaltatore/costruttore per gravi difetti dell'edificio, con termine di denuncia e termine annuale di prescrizione dell'azione decorrente dalla denuncia; la Corte ribadisce che l'accertamento del dies a quo è questione di fatto rimessa al giudice di merito se sorretto da adeguato apprezzamento probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali o attribuisce efficacia di prova piena a elementi soggetti a valutazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che il giudice di merito abbia comunque esaminato anche il profilo della prescrizione, oltre a quello della decadenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non sono più proponibili censure volte a riesaminare la sufficienza o la logicità della motivazione, salvo il difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se la censura in sostanza mira a contestare tale accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicata ratione temporis al ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore probatorio a elementi che non potevano averlo o abbia utilizzato prove al di fuori dei limiti legali; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o di logicità della motivazione.
  • In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., l'individuazione del momento di 'scoperta' dei gravi difetti e, quindi, del dies a quo per denuncia e prescrizione, costituisce accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • L'omessa menzione espressa di un'eccezione non integra vizio di omessa pronuncia quando la questione risulti comunque logicamente esaminata e disattesa dalla motivazione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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