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Sentenza

Sentenza n. 4369/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 10815/2022 del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 29361/2021, pubblicata in data 20.12.2022, notificata in data 08.12.2024 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202511990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 10815/2022 del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 10815/2022, notificata e passata in giudicato, che riconosceva somme dovute dal Ministero. Ha dedotto e provato la definitività del provvedimento giurisdizionale e la mancata ottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'autorità di cosa giudicata della sentenza civile e la mancata ottemperanza del Ministero, anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, da esercitare entro ulteriori 60 giorni. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, ritenendo il ritardo nella corresponsione delle somme idoneo a giustificarla: le penalità decorreranno soltanto dal verificarsi dell'eventuale ulteriore inottemperanza, ossia dal decorso del termine di 60 giorni, e saranno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e resa decorrente dopo il termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione ha concorso a fondare l'accertamento della mancata ottemperanza, non specificamente contestata dal Ministero costituito con formula di mero stile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova dell'autorità di cosa giudicata del provvedimento da eseguire e della sua mancata esecuzione consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'adempimento entro un termine perentorio, anche quando l'Amministrazione non abbia formulato una contestazione specifica.
  • La mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione costituita può concorrere, ai sensi del principio di non contestazione, alla prova della mancata ottemperanza allegata dal ricorrente.
  • In presenza di un ritardo dell'Amministrazione nell'adempimento di un obbligo pecuniario accertato con giudicato, il giudice dell'ottemperanza può applicare l'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dal successivo inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione e parametrandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare nel caso di protratta inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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