Regolamento (UE) 2017/1277
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1277 della Commissione, del 14 luglio 2017, che approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, sulla base della valutazione effettuata ai sensi del regolamento sui biocidi. L'approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e gestionali, soprattutto per contenere i rischi per utilizzatori industriali e professionali e per ambiente acquatico, sedimenti e suolo. È inoltre previsto un obbligo di etichettatura per gli articoli trattati o contenenti la sostanza, in ragione della sua classificazione come sensibilizzante cutaneo di categoria 1A. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Approvazione del 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con specifiche condizioni di utilizzo e di etichettatura degli articoli trattati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, contenenti 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one, nonché agli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono. Incide sugli operatori che immettono sul mercato, autorizzano o usano tali biocidi nell'Unione europea; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'approvazione decorre dal 1o gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2027. Restano fermi gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 528/2012 e, per la classificazione ed etichettatura, dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
Approvazione del 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one per biocidi del tipo 8
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1277 della Commissione approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce l'esito della valutazione tecnica e del parere del comitato sui biocidi dell'ECHA, ritenendo il principio attivo idoneo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), purché rispettate specifiche condizioni.
Presupposti della decisione e base normativa
La domanda iniziale era stata presentata il 27 aprile 2010 dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, con riferimento all'inserimento della sostanza nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 8. In seguito, il 4 febbraio 2016 il Regno Unito ha trasmesso la relazione di valutazione con raccomandazioni ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 15 dicembre 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente di valutazione.
Ambito di applicazione e dati identificativi della sostanza
L'approvazione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 8 del regolamento sui biocidi. Nell'allegato la sostanza è identificata come 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one, con denominazione IUPAC 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one, numero CE 247-761-7 e numero CAS 26530-20-1. La purezza minima del principio attivo valutato è indicata in 960 g/kg p/p; la data di approvazione è fissata al 1o gennaio 2018 e la scadenza al 31 dicembre 2027.
Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi contenenti la sostanza
L'allegato stabilisce condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi. In sede di valutazione del prodotto, deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo. Inoltre, tenuto conto dei rischi riscontrati, la valutazione deve focalizzarsi sugli utilizzatori industriali e professionali.
Misure di gestione del rischio per ambiente, lavoro e trattamento del legno
In ragione dei rischi per acque di superficie, sedimenti e suolo, le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono indicare misure operative precise:
- l'applicazione industriale o professionale deve avvenire in un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento;
- subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque;
- eventuali residui devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.
Etichettatura degli articoli trattati
Il regolamento prevede una specifica condizione per l'immissione sul mercato degli articoli trattati con 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one o contenenti tale sostanza. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve garantire che l'etichetta dell'articolo trattato riporti le informazioni richieste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La prescrizione è coerente con il fatto che la sostanza soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'articolo 1 approva il 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, con rinvio alle specifiche e condizioni contenute nell'allegato.
Ambito tecnico e durata dell'approvazione
L'allegato indica che il principio attivo è identificato come 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one (IUPAC: 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one), con N. CE 247-761-7 e N. CAS 26530-20-1, purezza minima valutata pari a 960 g/kg p/p. La data di approvazione è il 1o gennaio 2018 e la scadenza il 31 dicembre 2027.
Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette a specifiche condizioni: nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda ma non esaminati nella valutazione dell'Unione; inoltre, in considerazione dei rischi riscontrati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Misure di mitigazione per ambiente e gestione del trattamento
Per i rischi individuati per acque di superficie, sedimenti e suolo, le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono indicare che l'applicazione industriale o professionale avvenga in un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e gli eventuali residui devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.
Etichettatura degli articoli trattati
Chi immette sul mercato articoli trattati con 2-ottil-isotiazol-3(2H)-one o che lo contengono deve garantire che l'etichetta riporti le informazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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