Cassazione Penale, Sentenza n. 20040/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/07/2023 che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Il Tribunale aveva ritenuto inidonee le misure alternative a contenere la pericolosità del Lo Coco sulla base della condanna per il delitto di evasione commesso nel 2020, delle condanne per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di procedimenti penali in corso e dell'essere stato "rapportato" in data 27/04/2023. Il ricorrente, con due motivi, denunciava: (1) violazione degli artt. 4-bis e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione per un presunto contrasto con la relazione criminologica sulla persistenza del pericolo di recidiva; (2) violazione di norme processuali (artt. 666, comma 5; 678, comma 2 c.p.p.; 185 disp. att. c.p.p.; artt. 47 e 13 legge 26 luglio 1975, n. 354) e vizio di motivazione per l'omessa acquisizione della "relazione di sintesi" richiesta e per non aver considerato le relazioni dello psicologo e dello psicoterapeuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo al secondo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ha rilevato che il Tribunale a quo non ha valutato il processo di revisione critica del detenuto e non ha motivato sul contenuto della relazione dell'équipe di osservazione e sulle altre relazioni in atti: si è limitato a richiamare il curriculum criminale e un vago riferimento ad un "rapporto", senza esaminare la condotta tenuta in detenzione e lo stadio del percorso trattamentale. Il primo motivo è stato ritenuto inconferente rispetto alla motivazione effettiva del provvedimento.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis
Richiamata come norma rilevante nel contesto delle misure alternative e della valutazione della pericolosità; la Corte sottolinea l'esigenza di valutare il percorso trattamentale e la revisione critica dei disvalori personali ai fini dell'affidamento.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Norma richiamata in relazione ai criteri per l'ammissione alle misure alternative: la Corte afferma che il giudice deve considerare le relazioni degli organi di osservazione e motivare sull'esito di tali accertamenti.
art. 666 c.p.p., comma 5
Citato tra le norme processuali invocate dal ricorrente in tema di acquisizione di atti e relazioni; la Corte valuta l'omessa considerazione documentale come vizio della motivazione.
art. 678 c.p.p., comma 2
Richiamato in relazione alle modalità di acquisizione degli atti e all'istruttoria nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza; la mancata valutazione delle relazioni è ritenuta rilevante.
art. 185 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata tra le disposizioni applicabili al procedimento; la Corte richiede che il giudice motivi sull'esame degli elementi di evidenza documentale.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 13
Invocata dal ricorrente insieme ad altre disposizioni della legge sull'esecuzione penale esterna; la Corte conferma l'obbligo di valutare gli elementi rieducativi e di motivare sul percorso trattamentale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti citata tra le condanne valutate dal Tribunale; la Corte precisa che la gravita dei reati è punto di partenza, ma non esclude la necessità di valutare la condotta successiva e l'evoluzione trattamentale.
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova il giudice deve valutare non solo il passato criminale, ma soprattutto la condotta tenuta durante la detenzione e lo stadio del percorso trattamentale: la revisione critica dei disvalori è condizione fondamentale.
- Le relazioni degli organi di osservazione (relazione di sintesi, equipe, psicologi, psicoterapeuti) devono essere acquisite e il loro contenuto deve essere esplicitamente valutato nella motivazione; l'omessa considerazione di tali documenti vizia il provvedimento.
- Il giudice non è vincolato alle conclusioni dell'équipe osservativa, ma se si discosta deve motivare la diversa valutazione sulla base degli elementi in atti o di ulteriori accertamenti.
- L'acquisizione d'ufficio della relazione di osservazione non è sempre obbligatoria: è invece richiesta quando l'osservazione riguarda un periodo significativo o quando le risultanze documentali non sono già così chiaramente indicative dell'inidoneità della misura da rendere superfluo l'approfondimento.
- La sola elencazione del curriculum criminale e riferimenti vaghi (es. al "rapporto") non sostituiscono una motivazione che analizzi l'attuale personalità del detenuto e la concreta pericolosità residua; senza ciò la pronuncia è annullabile.
- Quando si impugna un diniego di misura alternativa occorre documentare specificamente l'omessa attività probatoria o l'erronea valutazione degli atti; il ricorso deve evidenziare quali atti non siano stati acquisiti o valutati.
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