Sentenza n. 65/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso in data 30/5/2025 e ricorso per motivi aggiunti in data 11/7/2025 per l'annullamento della determinazione n. 446 del 27.5.2025 a firma del “Responsabile Settore Edilizia e Territorio” con cui è stato prorogato il termine, scadente il 28.5.2025, per la presentazione delle offerte e richieste di chiarimenti nello ambito degli “avvisi di selezione pubblica per l''affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di proroga del termine per la presentazione delle offerte e delle richieste di chiarimenti nell'ambito della selezione per concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva differito dal 28 maggio al 20 giugno 2025 il termine per la presentazione delle offerte nella procedura selettiva relativa all'affidamento di una concessione demaniale marittima. Ha dedotto la violazione di principi e disposizioni di legge, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, sostenendo che la proroga avrebbe illegittimamente ampliato la platea dei concorrenti e pregiudicato gli operatori che avevano fatto affidamento sul termine originario, fissato dopo la riattivazione della procedura in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Ha inoltre contestato la mancata pubblicazione della proroga sul BUR, la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato e la circostanza che alcuni operatori richiedenti la proroga non avessero titolo a partecipare personalmente alla gara né avessero prodotto un mandato da parte di soggetti legittimati. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere e ha chiesto il rigetto nel merito, sostenendo che la proroga perseguiva l'interesse pubblico alla massima partecipazione e alla selezione imparziale e trasparente dei concessionari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro la proroga. Nel corso del giudizio il Comune aveva concluso la procedura selettiva, approvato la graduatoria e aggiudicato la concessione a un'altra società; tale aggiudicazione era conosciuta dalla ricorrente ma non era stata impugnata. Secondo il Collegio, l'aggiudicazione è l'atto finale attributivo dell'utilità e costituisce un provvedimento formalmente autonomo rispetto agli atti precedenti della procedura. L'eventuale annullamento della proroga avrebbe avuto effetto viziante, non caducante, sull'aggiudicazione, che sarebbe comunque sopravvissuta e avrebbe impedito alla ricorrente di conseguire un'utilità concreta. La ricorrente avrebbe pertanto dovuto impugnare anche l'aggiudicazione sopravvenuta, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha inoltre rilevato che la mancata evocazione dell'aggiudicataria avrebbe leso il suo diritto di difesa, poiché i soggetti notificati erano operatori estranei alla procedura e alla successiva aggiudicazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza virtuale, per complessivi euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dall'accoglimento della domanda.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità sottoposto al contraddittorio delle parti in udienza.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia della ricorrente all'istanza cautelare.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio instaurato contro un atto antecedente di una procedura selettiva, interviene l'aggiudicazione o altro atto finale attributivo dell'utilità, il ricorrente deve impugnare anche tale atto sopravvenuto; in mancanza, il ricorso contro l'atto precedente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'aggiudicazione o l'approvazione della graduatoria è un atto formalmente autonomo rispetto agli atti precedenti della procedura, perché consegue a una nuova istruttoria e a una nuova ponderazione degli interessi; l'eventuale annullamento dell'atto precedente produce quindi, di regola, un effetto viziante e non caducante sull'atto finale.
- La mancata impugnazione dell'atto finale che attribuisce l'utilità impedisce al concorrente di ottenere un risultato concreto dall'annullamento degli atti antecedenti, poiché l'atto finale rimane efficace e conserva l'utilità attribuita al vincitore.
- La decisione che incida sull'atto finale favorevole richiede la partecipazione processuale del relativo aggiudicatario, quale controinteressato effettivo; non è sufficiente notificare il ricorso a soggetti estranei alla procedura o privi di un interesse qualificato all'aggiudicazione.
Come è indicizzato
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