Sentenza n. 5961/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della copia del verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- e dell’allegata scheda di valutazione inerente la prova del ricorrente conosciuti in data 14 novembre 2022 a seguito di istanza di accesso agli atti; - dell’elenco contenente gli ammessi alle prove motorio-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 19 luglio 2022; e ove occorra - del Bando di concorso per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con Decreto n. 34 del 21/2/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022; - di ogni atto connesso, collegato e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale e scheda di valutazione della prova motorio-attitudinale, nonché elenco degli ammessi alle prove successive del concorso per 300 vigili del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso, deducendo eccesso di potere per errore di fatto, violazione di legge e violazione del principio di uguaglianza e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha sostenuto di non avere completato correttamente le trazioni alla sbarra a causa di una distorsione alla spalla, procuratasi durante la prima esecuzione della prova e segnalata alla commissione, che gli avrebbe fatto ripetere la prova senza consentirgli, tuttavia, di superarla. A sostegno ha prodotto documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica, da un medico privato e una risonanza magnetica, assumendo che l’infortunio costituisse un evento di forza maggiore, unico e determinante del mancato superamento della prova.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che dal verbale della commissione non risultava alcun infortunio accertato, né alcuna segnalazione del candidato o richiesta di intervento del sanitario presente durante le prove. Il candidato aveva inoltre firmato per notifica la scheda recante l’esito negativo senza formulare contestazioni immediate. Dalla scheda di valutazione emergeva, invece, che il candidato era caduto durante la traslocazione alla trave alta, non durante le trazioni complete alla sbarra; la caduta, protetta dall’imbracatura, aveva consentito la ripetizione immediata della prova, poi superata. Quanto alla documentazione medica, il giudice ha ritenuto che non dimostrasse il nesso causale tra la prova e la lesione lamentata: anche considerando il certificato della struttura pubblica, il tempo trascorso tra la prova e la visita lasciava possibile l’intervento di fattori esterni e di un evento successivo diverso. L’assenza di riscontri contestuali e l’inidoneità della documentazione medica hanno quindi escluso la prova dell’impedimento da forza maggiore e confermato la legittimità dell’esclusione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Il ricorrente lo ha invocato in relazione al principio di uguaglianza; il giudice ha respinto la censura per mancanza di prova dell’infortunio e del nesso causale con il mancato superamento della prova.
art. 97 Cost.
Il ricorrente lo ha invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha ritenuto non dimostrata l’illegittimità della valutazione concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, l’asserito infortunio verificatosi durante una prova deve risultare da riscontri contestuali, quali l’annotazione nel verbale, la segnalazione alla commissione o la richiesta di intervento sanitario; la mera allegazione successiva del candidato non è sufficiente a contestare l’esito della prova.
- La documentazione medica formata a distanza di tempo dalla prova concorsuale non dimostra, di per sé, il nesso causale tra la prova e la lesione diagnosticata, quando non consenta di escludere l’intervento di eventi o fattori esterni successivi.
- Quando il verbale e la scheda di valutazione descrivono una dinamica diversa da quella allegata dal candidato e attestano la regolare ripetizione e il superamento della prova interessata, il giudice può fondare il rigetto dell’impugnazione sull’assenza di prova dell’errore di fatto e dell’impedimento da forza maggiore.
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