Cassazione Civile, Sentenza n. 1127/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione di Prylene S.r.l. all'esecuzione per il rilascio di un capannone e terreno eseguita da Coinar Bruni S.p.a. in forza di decreto di trasferimento del giudice delegato al fallimento di Lillaplast S.p.a. Il ricorso per cassazione si fondava su dieci motivi volti a censurare questioni di diritto e di fatto attinenti alla qualificazione e alla validità dell'esecuzione e dei titoli, nonché alla correttezza del procedimento esecutivo e dei relativi atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando d'ufficio che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. per proporre ricorso era ormai decorso. In particolare è stato ritenuto applicabile al ricorso per cassazione il principio dell'art. 3 della legge n. 742/1969 (esclusione della sospensione dei termini feriali per le opposizioni all'esecuzione), con la conseguenza che il termine non è sospeso nel periodo feriale e la tardività va rilevata d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 6.000,00 oltre oneri), e la Corte ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 619 c.p.c.
La controversia è qualificata come opposizione di terzo all'esecuzione; questa natura comporta i caratteri di urgenza e la disciplina della sospensione dei termini feriali prevista dalla legge n. 742/1969.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Fissa il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'opposizione all'esecuzione; il termine è perentorio e la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742
Esclude la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le cause indicate (tra cui le opposizioni all'esecuzione); la Corte ha ritenuto applicabile tale principio anche al ricorso per cassazione, con conseguente decorrenza normale dei termini.
art. 384, terzo comma, c.p.c.
Richiamato per spiegare che la norma non impedisce la rilevazione d'ufficio della tardività quando si tratti di questione processuale di ammissibilità anziché una decisione nel merito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'eventuale integrazione del contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico della ricorrente se dovuto.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. è considerata causa 'non sospesa' nel periodo feriale: i termini processuali, compreso il termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione, decorrono regolarmente anche durante le ferie estive.
- La tempestività del ricorso per cassazione va calcolata con rigore: la notificazione che avvia il termine deve essere eseguita entro il termine per evitare l'inammissibilità. La tardività può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
- Le questioni processuali di ammissibilità (es. decorrenza dei termini, sospensioni) non vengono mitigate dalla regola di cui all'art. 384 c.p.c.; se il vizio è di natura processuale la Corte deve dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito.
- In casi simili è fondamentale conservare e dimostrare la tempestiva notifica/inizio del procedimento di impugnazione o, se possibile, chiedere e documentare i rimedi straordinari (es. rinnovazione termini o reintegrazione) entro i limiti previsti dalla legge, avendo però presente che tali rimedi sono circoscritti e non sempre applicabili.
- Quando si impugna una decisione relativa a esecuzioni e opposizioni all'esecuzione, è consigliabile agire con sollecitudine e, vista la giurisprudenza consolidata, non fare affidamento su possibili sospensioni feriali dei termini.
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