Cassazione Penale, Sentenza n. 2094/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per ricettazione censurando principalmente il rifiuto del Tribunale a rinviare l'udienza per legittimo impedimento: Tamai era sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa e la difesa aveva richiesto il rinvio in quanto non era stata disposta la sua traduzione in aula. Altri motivi contestavano la motivazione della condanna e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (per difficili condizioni economiche e per il comportamento collaborativo), nonché l'asserita carenza documentale a supporto delle difficoltà economiche.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui lo stato di arresti domiciliari per altra causa, comunicato o documentato al giudice, costituisce legittimo impedimento che impone la traduzione dell'imputato e, in mancanza di traduzione e senza rinuncia esplicita, il rinvio dell'udienza. Non essendo stata effettuata la traduzione, la Corte ha dichiarato la nullità del rigetto dell'istanza di impedimento e della nullità derivata degli atti successivi; ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 420-ter c.p.p.
Riferito in relazione alla valutazione delle istanze di legittimo impedimento e all'irregolarità procedurale derivante dal mancato rispetto delle garanzie di presenza dell'imputato
art. 484 c.p.p.
Richiamato in tema di nullità e delle conseguenze delle omissioni procedurali sul giudizio
art. 559 c.p.p.
Richiamato con riferimento alle nullità delle pronunce e degli atti processuali successive a vizi procedurali rilevanti
Sez. U, Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 03/03/2022) - Rv. 282806 - 01
la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunque comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso
La Corte ha applicato questo principio per affermare che, una volta posto il giudice a conoscenza dello stato restrittivo per altra causa, è obbligo del giudice disporre la traduzione dell'imputato e, in mancanza di traduzione e senza rinuncia, rinviare l'udienza; la mancata osservanza rende nullo il provvedimento che respinge l'istanza
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a misure restrittive (es. arresti domiciliari) per altra causa e tale stato è comunicato o documentato al giudice, sussiste un legittimo impedimento che impone la traduzione in aula e, in mancanza di traduzione e senza rinuncia esplicita, il rinvio dell'udienza.
- Il diritto dell'imputato a essere presente è prioritario: il giudice deve ordinare la traduzione senza gravare l'onere sul difensore o sull'imputato quando lo stato restrittivo è stato portato a conoscenza del giudice.
- La negazione del rinvio e la mancata traduzione, se non giustificate da una rinuncia chiara da parte dell'imputato, comportano la nullità degli atti successivi e possono portare all'annullamento delle sentenze.
- Per ottenere valutazioni favorevoli sulle circostanze attenuanti (es. difficoltà economiche, collaborazione), è necessario che tali elementi siano adeguatamente documentati e specificamente valorizzati in motivazione; semplici allegazioni non sono sufficienti.
- In casi analoghi è opportuno che la difesa formuli tempestivamente e documentalmente l'istanza di impedimento e, quando possibile, richieda espressamente la traduzione dell'imputato per evitare vizi procedurali che possano determinare nullità o annullamenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1963/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2055/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2023 del 19/01/2023
- Sentenza penale · 19 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →